Art. 12

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti

In vigore dal 26 feb 2014
Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori o ai distributori Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini della presente direttiva ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all’ quando immette sul mercato un componente di sicurezza per ascensori con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un componente di sicurezza per ascensori già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alla presente direttiva.
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Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti (Art. 12 Direttiva (UE) 2014/33) — Testo vigente | Portale Normativo