Art. 47
Modifiche agli allegati
In vigore dal 26 feb 2014
Modifiche agli allegati
La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell’ per quanto concerne la modifica degli allegati specifici dello strumento, per quanto riguarda:
a)
gli errori massimi tollerati e le classi di accuratezza;
b)
condizioni di funzionamento nominali;
c)
i valori critici di variazione;
d)
i disturbi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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