Art. 22

Obbligo di informazione delle autorità di notifica

In vigore dal 26 feb 2014
Obbligo di informazione delle autorità di notifica Gli Stati membri informano la Commissione delle loro procedure per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo degli organismi notificati, nonché di qualsiasi modifica delle stesse. La Commissione rende pubbliche tali informazioni.
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Obbligo di informazione delle autorità di notifica (Art. 22 Direttiva (UE) 2014/31) — Testo vigente | Portale Normativo