Art. 11

Identificazione degli operatori economici

In vigore dal 26 feb 2014
Identificazione degli operatori economici Per gli strumenti destinati a essere utilizzati per le applicazioni elencate all’, paragrafo 2, lettere da a) a f), gli operatori economici indicano alle autorità di vigilanza che ne facciano richiesta: a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro uno strumento; b) qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito uno strumento. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al primo comma per dieci anni dal momento in cui siano stati loro forniti strumenti e per dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito strumenti.
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Identificazione degli operatori economici (Art. 11 Direttiva (UE) 2014/31) — Testo vigente | Portale Normativo