Art. 40

Non conformità formale

In vigore dal 26 feb 2014
Non conformità formale 1.   Fatto salvo l’, se uno Stato membro giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede all’operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione: a) la marcatura CE è stata apposta in violazione dell’ del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell’ della presente direttiva; b) la marcatura CE non è stata apposta; c) non è stata compilata la dichiarazione di conformità UE; d) non è stata compilata correttamente la dichiarazione di conformità UE; e) la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta; f) le informazioni di cui all’, paragrafo 6, o all’, paragrafo 3, sono assenti, false o incomplete; g) qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui all’ o all’ non è rispettata. 2.   Qualora la non conformità di cui al paragrafo 1 permanga, lo Stato membro interessato provvede a limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato dell’apparecchio o garantisce che sia richiamato o ritirato dal mercato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2014:30:oj#art-40

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Non conformità formale (Art. 40 Direttiva (UE) 2014/30) — Testo vigente | Portale Normativo