Art. 26

Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati

In vigore dal 26 feb 2014
Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati 1.   Un organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorra a un’affiliata, garantisce che il subappaltatore o l’affiliata rispettino le prescrizioni di cui all’ e ne informa di conseguenza l’autorità di notifica. 2.   Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilità delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti. 3.   Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un’affiliata solo con il consenso del cliente. 4.   Gli organismi notificati mantengono a disposizione dell’autorità di notifica i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell’affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma dell’allegato III.
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Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati (Art. 26 Direttiva (UE) 2014/30) — Testo vigente | Portale Normativo