Art. 14
Procedure di valutazione della conformità degli apparecchi
In vigore dal 26 feb 2014
Procedure di valutazione della conformità degli apparecchi
La conformità di un apparecchio ai requisiti essenziali di cui all’allegato I è dimostrata mediante una delle seguenti procedure di valutazione della conformità:
a)
il controllo interno della produzione di cui all’allegato II;
b)
l’esame UE del tipo seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione di cui all’allegato III.
Il fabbricante può scegliere di limitare l’applicazione della procedura di cui al primo comma, lettera b), ad alcuni aspetti dei requisiti essenziali, a condizione che agli altri aspetti dei requisiti essenziali sia applicata la procedura di cui al primo comma, lettera a).
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