Art. 41

Disposizioni transitorie

In vigore dal 26 feb 2014
Disposizioni transitorie Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato e/o la messa in servizio di recipienti rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/105/CE e ad essa conformi, immessi sul mercato anteriormente al 20 aprile 2016. I certificati rilasciati da organismi di controllo autorizzati a norma della direttiva 2009/105/CE sono validi in forza della presente direttiva.
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Disposizioni transitorie (Art. 41 Direttiva (UE) 2014/29) — Testo vigente | Portale Normativo