Art. 33

Coordinamento degli organismi notificati

In vigore dal 26 feb 2014
Coordinamento degli organismi notificati La Commissione garantisce che sia istituito un sistema appropriato di coordinamento e di cooperazione tra organismi notificati a norma della presente direttiva e che funzioni correttamente sotto forma di gruppo o gruppi settoriali di organismi notificati. Gli Stati membri garantiscono che gli organismi da essi notificati partecipino ai lavori di tali gruppi, direttamente o mediante rappresentanti designati.
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Coordinamento degli organismi notificati (Art. 33 Direttiva (UE) 2014/29) — Testo vigente | Portale Normativo