Art. 3
Messa a disposizione sul mercato e messa in servizio
In vigore dal 26 feb 2014
Messa a disposizione sul mercato e messa in servizio
1) Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni appropriate affinché i recipienti possano essere messi a disposizione sul mercato e messi in servizio soltanto se soddisfano le prescrizioni della presente direttiva in caso di installazione e manutenzione adeguate e di impiego conforme alla loro destinazione.
2) Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano la facoltà degli Stati membri di prescrivere i requisiti che reputano necessari per assicurare la protezione dei lavoratori nell’utilizzazione dei recipienti, purché ciò non implichi alcuna modifica dei recipienti rispetto a quanto prescritto dalla presente direttiva.
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