Art. 41
Sorveglianza del mercato dell’Unione e controllo degli esplosivi che entrano nel mercato dell’Unione
In vigore dal 26 feb 2014
Sorveglianza del mercato dell’Unione e controllo degli esplosivi che entrano nel mercato dell’Unione
Agli esplosivi si applicano gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.
Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti opportuni per assicurare che gli esplosivi possano essere immessi sul mercato soltanto se, adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati, non mettono in pericolo la salute e l’incolumità delle persone.
Storico versioni
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