Art. 25

Autorità di notifica

In vigore dal 26 feb 2014
Autorità di notifica 1.   Gli Stati membri designano un’autorità di notifica che è responsabile dell’istituzione e dell’esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e il controllo degli organismi notificati, anche per quanto riguarda l’ottemperanza all’. 2.   Gli Stati membri possono decidere che la valutazione e il controllo di cui al paragrafo 1 siano eseguiti da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2014:28:oj#art-25

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Autorità di notifica (Art. 25 Direttiva (UE) 2014/28) — Testo vigente | Portale Normativo