Art. 87

Condizioni di esecuzione dell’appalto

In vigore dal 26 feb 2014
Condizioni di esecuzione dell’appalto Gli enti aggiudicatori possono esigere condizioni particolari in merito all’esecuzione dell’appalto, purché collegate all’oggetto dell’appalto ai sensi dell’, paragrafo 3, e indicate nell’avviso di indizione di una gara o nei documenti di gara. Dette condizioni possono comprendere considerazioni economiche, legate all’innovazione, di ordine ambientale, sociale o relative all’occupazione.
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Condizioni di esecuzione dell’appalto (Art. 87 Direttiva (UE) 2014/25) — Testo vigente | Portale Normativo