Art. 59

Partecipazione precedente di candidati o offerenti

In vigore dal 26 feb 2014
Partecipazione precedente di candidati o offerenti Qualora un candidato o un offerente o un’impresa collegata ad un candidato o a un offerente abbia fornito una consulenza all’ente aggiudicatore, nel contesto dell’ o meno, o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di appalto, l’ente aggiudicatore adotta misure opportune per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell’offerente in questione. Tali misure includono la comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell’offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, nonché la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte. Il candidato o l’offerente interessato è escluso dalla procedura unicamente nel caso in cui non vi siano altri mezzi per garantire il rispetto dell’obbligo di osservare il principio della parità di trattamento. Prima di tale eventuale esclusione, ai candidati o agli offerenti è offerta la possibilità di provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’appalto non è un elemento in grado di falsare la concorrenza. Le misure adottate sono documentate nella relazione unica richiesta dall’.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2014:25:oj#art-59

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Partecipazione precedente di candidati o offerenti (Art. 59 Direttiva (UE) 2014/25) — Testo vigente | Portale Normativo