Art. 43

Condizioni relative all’AAP e ad altri accordi internazionali

In vigore dal 26 feb 2014
Condizioni relative all’AAP e ad altri accordi internazionali Nella misura in cui sono contemplati dagli allegati 3, 4 e 5 e dalle note generali dell’appendice I dell’Unione europea dell’AAP e dagli altri accordi internazionali ai quali l’Unione è vincolata, gli enti aggiudicatori ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera a), accordano ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dei firmatari di tali accordi un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dell’Unione.
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Condizioni relative all’AAP e ad altri accordi internazionali (Art. 43 Direttiva (UE) 2014/25) — Testo vigente | Portale Normativo