Art. 3
Amministrazioni aggiudicatrici
In vigore dal 26 feb 2014
Amministrazioni aggiudicatrici
1. Ai fini della presente direttiva, per «amministrazioni aggiudicatrici» si intendono lo Stato, le autorità regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o più di tali autorità o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico.
2. «Autorità regionali» comprende tutte le autorità delle unità amministrative che sono elencate in modo non esaustivo nelle NUTS 1 e 2, di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (30).
3. «Autorità locali» comprende tutte le autorità delle unità amministrative che rientrano nella NUTS 3 e unità amministrative più piccole, di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003.
4. Per «organismi di diritto pubblico» si intendono gli organismi che hanno tutte le seguenti caratteristiche:
a)
sono istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
b)
sono dotati di personalità giuridica; e
c)
sono finanziati per la maggior parte dallo Stato, dalle autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico; o la loro gestione è posta sotto la vigilanza di tali autorità o organismi; o il loro organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, da autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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