Art. 18

Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi

In vigore dal 26 feb 2014
Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi 1.   La presente direttiva non si applica agli appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando l’ente aggiudicatore non gode di alcun diritto speciale od esclusivo per la vendita o la locazione dell’oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni dell’ente aggiudicatore. 2.   Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su richiesta, tutte le categorie di prodotti o di attività che considerano escluse in virtù del paragrafo 1. La Commissione può pubblicare periodicamente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, a titolo d’informazione, l’elenco delle categorie di prodotti e di attività che considera escluse. Nel fare ciò, la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile che gli enti aggiudicatori possono far valere quando comunicano le informazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2014:25:oj#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi (Art. 18 Direttiva (UE) 2014/25) — Testo vigente | Portale Normativo