Art. 13
Servizi postali
In vigore dal 26 feb 2014
Servizi postali
1. La presente direttiva si applica alle attività relative alla prestazione di:
a)
servizi postali;
b)
altri servizi diversi da quelli postali, a condizione che tali servizi siano prestati da un ente che fornisce anche servizi postali ai sensi del paragrafo 2, lettera b), del presente articolo e che le condizioni di cui all’, paragrafo 1, non siano soddisfatte per quanto riguarda i servizi previsti dal paragrafo 2, lettera b), del presente articolo.
2. Ai fini della presente direttiva e fatta salva la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (31), si intende per:
a) «invio postale»: un invio indirizzato nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna, indipendentemente dal suo peso. Oltre agli invii di corrispondenza, si tratta – ad esempio – di libri, cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale, indipendentemente dal loro peso;
b) «servizi postali»: servizi consistenti in raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali. Includono sia i servizi che rientrano nell’ambito di applicazione del servizio universale istituito ai sensi della direttiva 97/67/CE, sia quelli che ne sono esclusi;
c) «altri servizi diversi dai servizi postali»: servizi forniti nei seguenti ambiti:
i)
servizi di gestione di servizi postali (servizi precedenti l’invio e servizi successivi all’invio, compresi i servizi di smistamento della posta);
ii)
servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla lettera a) quali la spedizione di invii pubblicitari, privi di indirizzo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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