Art. 8
Esclusioni specifiche nel settore delle comunicazioni elettroniche
In vigore dal 26 feb 2014
Esclusioni specifiche nel settore delle comunicazioni elettroniche
La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche.
Ai fini del presente articolo, i termini «rete pubblica di comunicazioni» e «servizio di comunicazione elettronica» hanno lo stesso significato che hanno nella direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (23).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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