Art. 23
Nomenclature
In vigore dal 26 feb 2014
Nomenclature
1. Riferimenti a nomenclature nel contesto degli appalti pubblici sono effettuati utilizzando il «Vocabolario comune per gli appalti pubblici» (CPV) adottato dal regolamento (CE) n. 2195/2002.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per adattare i codici CPV di cui alla presente direttiva quando i cambiamenti della nomenclatura CPV devono riflettersi nella presente direttiva e non comportano una modifica dell’ambito di applicazione di quest’ultima.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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