Art. 52

Disposizioni transitorie

In vigore dal 26 feb 2014
Disposizioni transitorie I riferimenti all’, paragrafo 3, lettere a) e b), della direttiva 2004/17/CE e all’, paragrafi 3 e 4, nonché al titolo III della direttiva 2004/18/CE si intendono fatti alla presente direttiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2014:23:oj#art-52

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Disposizioni transitorie (Art. 52 Direttiva (UE) 2014/23) — Testo vigente | Portale Normativo