Art. 40

Comunicazione ai candidati e agli offerenti

In vigore dal 26 feb 2014
Comunicazione ai candidati e agli offerenti 1.   L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore comunica quanto prima ai candidati e agli offerenti le decisioni prese riguardo all’aggiudicazione di una concessione, ivi compresi il nome dell’offerente cui è stato aggiudicato il contratto, i motivi del rigetto della loro domanda di partecipazione e della loro offerta, nonché i motivi per i quali hanno deciso di non aggiudicare un contratto per il quale sia stato pubblicato un bando di concessione o di riavviare la procedura. Inoltre, su richiesta della parte interessata, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore comunica quanto prima, e in ogni caso entro quindici giorni dalla ricezione di una richiesta scritta, a ogni offerente che abbia presentato un’offerta ammissibile, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta selezionata. 2.   L’ amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore può decidere di non divulgare talune informazioni di cui al paragrafo 1 relative al contratto, qualora la loro diffusione ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi operatori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2014:23:oj#art-40

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Comunicazione ai candidati e agli offerenti (Art. 40 Direttiva (UE) 2014/23) — Testo vigente | Portale Normativo