Art. 4
Libertà di definire servizi di interesse economico generale
In vigore dal 26 feb 2014
Libertà di definire servizi di interesse economico generale
1. La presente direttiva fa salva la libertà, per gli Stati membri, di definire, in conformità del diritto dell’Unione, quali essi ritengano essere servizi d’interesse economico generale, in che modo tali servizi debbano essere organizzati e finanziati, in conformità delle regole sugli aiuti di Stato, e a quali obblighi specifici essi debbano essere soggetti. Parimenti, la presente direttiva non incide sulle modalità di organizzazione dei sistemi di sicurezza sociale da parte degli Stati membri.
2. I servizi non economici d’interesse generale non rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva.
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