Art. 15
Notifica delle informazioni da parte di enti aggiudicatori
In vigore dal 26 feb 2014
Notifica delle informazioni da parte di enti aggiudicatori
Gli enti aggiudicatori notificano alla Commissione, ove richiesto, le seguenti informazioni relative all’applicazione dell’, paragrafi 2 e 3, e dell’:
a)
la denominazione delle imprese o delle joint venture interessate;
b)
la natura e il valore delle concessioni considerate;
c)
gli elementi di prova, ritenuti necessari dalla Commissione per attestare che la relazione tra l’impresa o la joint venture cui le concessioni sono aggiudicate e l’ente aggiudicatore soddisfa i requisiti stabiliti dall’ o dall’.
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