Art. 1
Definizioni
In vigore dal 6 feb 2014
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1)
«pianta madre», una pianta identificata da cui si ottiene il materiale di propagazione;
2)
«micropropagazione», la pratica che prevede la moltiplicazione rapida del materiale vegetale al fine di produrre un elevato numero di piante, impiegando colture in vitro provenienti da boccioli o meristemi vegetativi differenziati ottenuti da una pianta.
Storico versioni
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