Art. 1

Definizioni

In vigore dal 6 feb 2014
Definizioni Ai fini della presente direttiva si intende per: 1) «pianta madre», una pianta identificata da cui si ottiene il materiale di propagazione; 2) «micropropagazione», la pratica che prevede la moltiplicazione rapida del materiale vegetale al fine di produrre un elevato numero di piante, impiegando colture in vitro provenienti da boccioli o meristemi vegetativi differenziati ottenuti da una pianta.
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Definizioni (Art. 1 Direttiva (UE) 2014/21) — Testo vigente | Portale Normativo