Art. 1
Classi dell’Unione di tuberi-seme di patate di base
In vigore dal 6 feb 2014
Classi dell’Unione di tuberi-seme di patate di base
1) Gli Stati membri garantiscono che i tuberi-seme di patate di base possono essere commercializzati come appartenenti alla «classe S dell’Unione» se soddisfano i seguenti requisiti:
a)
un’ispezione ufficiale ha determinato che le patate soddisfano i requisiti di cui al punto 1, lettera a), dell’allegato I; e
b)
un’ispezione ufficiale ha determinato che i lotti di patate soddisfano i requisiti di cui al punto 1, lettera b), di tale allegato.
2) Gli Stati membri garantiscono che i tuberi-seme di patate di base possono essere commercializzati come appartenenti alla «classe SE dell’Unione» se soddisfano i seguenti requisiti:
a)
un’ispezione ufficiale ha determinato che le patate soddisfano i requisiti di cui al punto 2, lettera a), dell’allegato I; e
b)
un’ispezione ufficiale ha determinato che i lotti di patate soddisfano i requisiti di cui al punto 2, lettera b), di tale allegato.
3) Gli Stati membri garantiscono che i tuberi-seme di patate di base possono essere commercializzati come appartenenti alla «classe E dell’Unione» se soddisfano i seguenti requisiti:
a)
un’ispezione ufficiale ha determinato che le patate soddisfano i requisiti di cui al punto 3, lettera a), dell’allegato I; e
b)
un’ispezione ufficiale ha determinato che i lotti di patate soddisfano i requisiti di cui al punto 3, lettera b), di tale allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir_impl:2014:20:oj#art-1