Art. 29

Abilitazione degli intermediari del credito

In vigore dal 4 feb 2014
Abilitazione degli intermediari del credito 1.   Gli intermediari del credito sono debitamente abilitati per l’esercizio di tutte o una parte delle attività di intermediazione del credito di cui all’, punto 5, o per la prestazione di servizi di consulenza da un’autorità competente nel loro Stato membro d’origine. Se uno Stato membro consente di designare i rappresentanti di cui all’, tale rappresentante designato non necessita di un’abilitazione come intermediario del credito ai sensi del presente articolo. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché l’abilitazione degli intermediari del credito sia subordinata al possesso almeno dei seguenti requisiti professionali, oltre ai requisiti di cui all’: a) gli intermediari del credito sono in possesso di un’assicurazione per la responsabilità civile professionale valida in tutto il territorio dei paesi nei quali offrono i propri servizi, oppure di analoga garanzia per i danni derivanti da negligenza nell’esercizio della loro professione. Tuttavia, per gli intermediari del credito con vincolo di mandato, lo Stato membro di origine può prevedere che tale assicurazione o analoga garanzia possa essere fornita da un creditore per conto del quale l’intermediario del credito è delegato ad operare. Alla Commissione è delegato il potere di adottare e, qualora necessario, modificare norme tecniche di regolamentazione che determinano l’importo monetario minimo dell’assicurazione della responsabilità civile professionale o di garanzie analoghe di cui al primo comma della presente lettera. Tali norme tecniche di regolamentazione sono adottate conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono l’importo monetario minimo dell’assicurazione della responsabilità civile professionale o della garanzia analoga di cui al primo comma della presente lettera e li presenta alla Commissione entro il 21 settembre 2014. L’ABE riesamina e, se necessario, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che modificano l’importo monetario minimo dell’assicurazione della responsabilità civile professionale o della garanzia analoga di cui al primo comma della presente lettera e li presenta alla Commissione per la prima volta entro il 21 marzo 2018 e successivamente ogni due anni; b) una persona fisica abilitata come intermediario del credito, coloro che ricoprono cariche presso un intermediario del credito costituito come persona giuridica e le persone fisiche che svolgono compiti equivalenti all’interno di un intermediario del credito che è una persona giuridica ma non ha organi societari possiedono il requisito dell’onorabilità. Essi devono almeno possedere un certificato penale che non riporta condanne o un documento avente funzione analoga a livello nazionale in riferimento a gravi illeciti penali connessi con reati contro il patrimonio o altri reati in relazione ad attività finanziarie e non devono essere stati dichiarati falliti, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a norma del diritto nazionale; c) una persona fisica abilitata in qualità di intermediario del credito, coloro che ricoprono cariche di un intermediario del credito costituito come persona giuridica e le persone fisiche che svolgono compiti equivalenti all’interno di un intermediario del credito che è una persona giuridica ma non ha organi societari hanno un livello di conoscenza e di competenza adeguato in relazione ai contratti di credito. Lo Stato membro di origine stabilisce il livello adeguato di conoscenza e competenza conformemente ai principi di cui all’allegato III. 3.   Gli Stati membri assicurano che siano resi pubblici i criteri stabiliti per assicurare che il personale degli intermediari del credito o dei creditori rispetti i requisiti di competenza professionale ad esso richiesti. 4.   Gli Stati membri assicurano che tutti gli intermediari del credito abilitati, indipendentemente dal fatto che siano stabiliti in qualità di persone fisiche o giuridiche, siano iscritti in un registro tenuto da un’autorità competente nei loro Stati membri di origine. Gli Stati membri assicurano che il registro degli intermediari del credito sia aggiornato e pubblicamente disponibile in linea. Il registro degli intermediari del credito contiene almeno le seguenti informazioni: a) i nomi delle persone che fanno parte del personale dirigente e che sono responsabili dell’attività di intermediazione. Gli Stati membri possono esigere la registrazione di tutte le persone fisiche che svolgono una funzione a contatto con la clientela in un’impresa che esercita l’attività di intermediario del credito; b) gli Stati membri in cui l’intermediario del credito esercita l’attività in regime di libertà di stabilimento o di libera prestazione di servizi e di cui l’intermediario del credito ha informato l’autorità competente dello Stato membro d’origine, conformemente all’, paragrafo 3; c) se l’intermediario del credito sia soggetto a vincolo di mandato o meno. Gli Stati membri che decidono di avvalersi dell’opzione di cui all’ garantiscono che il registro indichi il creditore a nome del quale agisce l’intermediario del credito con vincolo di mandato. Gli Stati membri che decidono di avvalersi dell’opzione di cui all’ garantiscono che il registro indichi l’intermediario del credito o, nel caso di un rappresentante designato di un intermediario del credito con vincolo di mandato, il creditore a nome del quale agisce il rappresentante designato. 5.   Gli Stati assicurano che: a) ogni intermediario del credito che sia una persona giuridica abbia la sua sede principale nello stesso Stato membro nel quale è situata la sua sede legale (se ha una sede legale in base alla legislazione nazionale); b) un intermediario del credito che non è una persona giuridica o un intermediario del credito che è una persona giuridica ma che in base alla legislazione nazionale non ha una sede legale, abbia la sede principale nello Stato membro in cui esercita effettivamente la sua attività principale. 6.   Ogni Stato membro istituisce uno sportello unico che consenta di accedere agevolmente e rapidamente alle informazioni provenienti dal registro nazionale, istituito elettronicamente e aggiornato costantemente. Lo sportello unico consente di identificare le autorità competenti di ciascuno Stato membro. L’ABE pubblica sul suo sito web riferimenti o collegamenti ipertestuali a tale sportello. 7.   Gli Stati membri d’origine garantiscono che tutti gli intermediari del credito abilitati e i loro rappresentanti designati rispettino in via permanente i requisiti di cui al paragrafo 2. Il presente paragrafo lascia impregiudicati gli . 8.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente articolo per quanto riguarda le persone che svolgono le attività di intermediazione del credito di cui all’, punto 5, se svolgono tali attività a titolo accessorio nell’ambito di un’attività professionale e se quest’ultima è disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari o da un codice di deontologia professionale che non escludono lo svolgimento di tali attività. 9.   Il presente articolo non si applica agli enti creditizi titolari di un’autorizzazione in conformità alla direttiva 2013/36/UE né ad altri enti finanziari che, a norma del proprio diritto nazionale, sono soggetti a un regime di autorizzazione e vigilanza equivalente.
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Abilitazione degli intermediari del credito (Art. 29 Direttiva (UE) 2014/17) — Testo vigente | Portale Normativo