Art. 26

Mercati flessibili e affidabili

In vigore dal 4 feb 2014
Mercati flessibili e affidabili 1.   Gli Stati membri mettono a punto meccanismi adeguati per assicurare che il diritto sulla garanzia reale sia esigibile da parte o a nome dei creditori. Gli Stati membri assicurano che i creditori mantengano idonei registri riguardanti i tipi di beni immobili accettati come garanzia reale, nonché le relative politiche di sottoscrizione di mutui ipotecari utilizzate. 2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie onde assicurare un controllo statistico adeguato del mercato immobiliare residenziale, anche a fini di vigilanza del mercato, ove opportuno incoraggiando lo sviluppo e l’utilizzo di specifici indici dei prezzi, che possono essere pubblici, privati o entrambi.
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Mercati flessibili e affidabili (Art. 26 Direttiva (UE) 2014/17) — Testo vigente | Portale Normativo