Art. 23

Prestiti in valuta estera

In vigore dal 4 feb 2014
Prestiti in valuta estera 1.   Gli Stati membri provvedono affinché, se il contratto di credito si riferisce a un prestito in valuta estera, sia messo a punto un quadro regolamentare adeguato nel momento in cui è concluso il contratto di credito, in modo da assicurare almeno che: a) il consumatore abbia il diritto di convertire il contratto di credito in una valuta alternativa a determinate condizioni; o b) esistano altri meccanismi volti a limitare il rischio di cambio a cui il consumatore è esposto in forza del contratto di credito. 2.   La valuta alternativa di cui al paragrafo 1, lettera a), è: a) quella in cui il consumatore percepisce principalmente il reddito o detiene gli attivi con i quali dovrà rimborsare il credito, come indicato al momento della più recente valutazione di merito creditizio condotta in relazione al contratto di credito; o b) quella dello Stato membro in cui il consumatore era residente al momento della conclusione del contratto di credito o è attualmente residente. Gli Stati membri possono precisare se sono a disposizione del consumatore entrambe le scelte di cui al primo comma, lettere a) e b), o solo una di esse o possono consentire ai creditori di precisare se sono a disposizione del consumatore entrambe le scelte di cui al primo comma, lettere a) e b), o solo una di esse. 3.   Se un consumatore ha il diritto di convertire il contratto di credito in una valuta alternativa conformemente al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri garantiscono che il tasso di cambio al quale avviene la conversione sia il tasso di mercato applicabile il giorno della domanda di conversione, salvo se diversamente precisato nel contratto di credito. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché, se un consumatore ha un prestito in valuta estera, il creditore avvisi il consumatore regolarmente su carta o mediante un altro supporto durevole almeno laddove il valore dell’importo totale o delle rate periodiche residui a carico del consumatore vari di oltre il 20 % rispetto a quello che si avrebbe se si applicasse il tasso di cambio tra la valuta del contratto di credito e la valuta dello Stato membro applicabile al momento della conclusione del contratto di credito. L’avvertenza informa il consumatore dell’aumento dell’importo totale dovuto dal consumatore, indica, se del caso, il diritto di convertirlo in una valuta alternativa e le condizioni per farlo e illustra altri eventuali meccanismi applicabili per limitare il rischio di cambio cui è esposto il consumatore. 5.   Gli Stati membri possono disciplinare ulteriormente i prestiti in valuta estera, a condizione che tale regolamentazione non sia applicata retroattivamente. 6.   Le disposizioni applicabili a norma del presente articolo sono comunicate al consumatore nel PIES e nel contratto di credito. Se nel contratto di credito non esiste alcuna disposizione volta a limitare il rischio di cambio a cui il consumatore è esposto nel caso di una fluttuazione del tasso di cambio inferiore al 20 %, il PIES include un esempio illustrativo dell’impatto di una fluttuazione del 20 % sul tasso di cambio.
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Prestiti in valuta estera (Art. 23 Direttiva (UE) 2014/17) — Testo vigente | Portale Normativo