Art. 2

In vigore dal 17 dic 2013
L’ della direttiva 2008/118/CE è così modificato: 1) al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) i territori francesi di cui all’articolo 349 e all’articolo 355, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;»; 2) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   La Francia può notificare, mediante dichiarazione, che la presente direttiva e le direttive menzionate all’ si applicano ai territori di cui al paragrafo 2, lettera b) – con riserva di misure d’adeguamento alla situazione ultraperiferica di detti territori – per tutti o per alcuni dei prodotti sottoposti ad accisa menzionati all’, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla presentazione della dichiarazione in questione.».
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