Art. 2
In vigore dal 17 dic 2013
L’ della direttiva 2008/118/CE è così modificato:
1)
al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
i territori francesi di cui all’articolo 349 e all’articolo 355, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;»;
2)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. La Francia può notificare, mediante dichiarazione, che la presente direttiva e le direttive menzionate all’ si applicano ai territori di cui al paragrafo 2, lettera b) – con riserva di misure d’adeguamento alla situazione ultraperiferica di detti territori – per tutti o per alcuni dei prodotti sottoposti ad accisa menzionati all’, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla presentazione della dichiarazione in questione.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2013:61:oj#art-2