Art. 88

Prescrizioni specifiche relative al rilascio di licenze per sorgenti sigillate ad alta attività

In vigore dal 5 dic 2013
Prescrizioni specifiche relative al rilascio di licenze per sorgenti sigillate ad alta attività In aggiunta alle prescrizioni generali relative al rilascio di licenze di cui al capo V, gli Stati membri provvedono affinché la licenza per una pratica che coinvolga una sorgente sigillata ad alta attività indichi, senza dovere necessariamente limitarsi a essi, i seguenti elementi: a) le responsabilità; b) le competenze minime del personale, anche in materia di informazione e di formazione; c) i criteri minimi di rendimento delle sorgenti, dei contenitori e delle altre apparecchiature; d) le prescrizioni relative alle procedure di emergenza e i canali di comunicazione; e) le procedure di lavoro da rispettare; f) la manutenzione delle apparecchiature, delle sorgenti e dei contenitori; g) l'adeguata gestione delle sorgenti dismesse, compresi gli accordi relativi al trasferimento, ove opportuno, di tali sorgenti a un fabbricante, un fornitore o un altro esercente autorizzato, o a un impianto di smaltimento o di stoccaggio dei rifiuti.
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Prescrizioni specifiche relative al rilascio di licenze per sorgenti sigillate ad alta attività (Art. 88 Direttiva (UE) 2013/59) — Testo vigente | Portale Normativo