Art. 68

Adempimenti degli esercenti

In vigore dal 5 dic 2013
Adempimenti degli esercenti Gli Stati membri impongono agli esercenti l'obbligo di provvedere a quanto segue: a) raggiungere e mantenere un livello di protezione ottimale degli individui della popolazione; b) collaudare attrezzature e processi adeguati per la misurazione e valutazione dell’esposizione di individui della popolazione e della contaminazione radioattiva dell’ambiente; c) verificare l'efficacia e lo stato di manutenzione delle attrezzature di cui alla lettera b) e provvedere alla taratura periodica degli strumenti di misurazione; d) cercare la consulenza di un esperto in materia di protezione contro le radiazioni nell'assolvimento dei compiti di cui alle lettere a), b) e c).
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Adempimenti degli esercenti (Art. 68 Direttiva (UE) 2013/59) — Testo vigente | Portale Normativo