Art. 49

Sorveglianza medica speciale

In vigore dal 5 dic 2013
Sorveglianza medica speciale 1.   Gli Stati membri provvedono affinché, oltre alla sorveglianza medica dei lavoratori esposti di cui all', siano disposte tutte le ulteriori iniziative di protezione sanitaria del soggetto esposto ritenute necessarie dal servizio di medicina del lavoro, quali ulteriori esami, interventi di decontaminazione o trattamenti correttivi d'urgenza o altri interventi individuati dal servizio di medicina del lavoro. 2.   La sorveglianza medica speciale è attivata ogniqualvolta uno qualsiasi dei limiti di dose di cui all’ sia stato superato. 3.   Le condizioni per un'esposizione successiva sono soggette all'approvazione da parte del servizio di medicina del lavoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2013:59:oj#art-49

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Sorveglianza medica speciale (Art. 49 Direttiva (UE) 2013/59) — Testo vigente | Portale Normativo