Art. 33

Protezione operativa di apprendisti e studenti

In vigore dal 5 dic 2013
Protezione operativa di apprendisti e studenti 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni di esposizione e la protezione operativa degli apprendisti e degli studenti di almeno 18 anni di età di cui all', paragrafo 1 siano analoghe a quelle dei lavoratori esposti della categoria A o della categoria B, a seconda dei casi. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni di esposizione e la protezione operativa degli apprendisti e degli studenti di età compresa fra i 16 e i 18 anni di cui all', paragrafo 2 siano analoghe a quelle dei lavoratori esposti della categoria B.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2013:59:oj#art-33

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Protezione operativa di apprendisti e studenti (Art. 33 Direttiva (UE) 2013/59) — Testo vigente | Portale Normativo