Art. 3

Esclusione dall'ambito di applicazione

In vigore dal 5 dic 2013
Esclusione dall'ambito di applicazione La presente direttiva non si applica: a) all'esposizione al livello naturale di radiazione, quale quello risultante dai radionuclidi presenti nell'organismo umano e dalla radiazione cosmica presente al livello del suolo; b) all'esposizioni di individui della popolazione o lavoratori non facenti parte di equipaggi aerei o spaziali alla radiazione cosmica in volo o nello spazio; c) all'esposizione in superficie ai radionuclidi presenti nella crosta terrestre non perturbata.
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Esclusione dall'ambito di applicazione (Art. 3 Direttiva (UE) 2013/59) — Testo vigente | Portale Normativo