Art. 10

Protezione delle lavoratrici in stato di gravidanza e in periodo di allattamento

In vigore dal 5 dic 2013
Protezione delle lavoratrici in stato di gravidanza e in periodo di allattamento 1.   Gli Stati membri provvedono affinché la protezione del nascituro sia paragonabile a quella prevista per gli individui della popolazione. Non appena una lavoratrice informa l'esercente o, nel caso di una lavoratrice esterna, il datore di lavoro, del fatto che è in stato di gravidanza, ai sensi della legislazione nazionale in vigore l'esercente e il datore di lavoro provvedono affinché le condizioni di lavoro della lavoratrice in stato di gravidanza siano tali che la dose equivalente per il nascituro sia la più bassa ragionevolmente possibile e che sia improbabile che la dose ecceda 1 mSv almeno durante il restante periodo della gravidanza. 2.   Non appena una lavoratrice informa l'esercente o, nel caso di una lavoratrice esterna, il datore di lavoro, del fatto che sta allattando un neonato, essa non può essere destinata a lavori che comportino rischi significativi di introduzione di radionuclidi o di contaminazione dell'organismo.
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Protezione delle lavoratrici in stato di gravidanza e in periodo di allattamento (Art. 10 Direttiva (UE) 2013/59) — Testo vigente | Portale Normativo