Art. 1
Rimozione di rifiuti di pile e accumulatori
In vigore dal 20 nov 2013
La direttiva 2006/66/CE è così modificata:
1)
l’ è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera a), non si applica alle pile a bottone con un tenore di mercurio non superiore al 2 % in peso fino al 1o ottobre 2015.»;
b)
al paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
utensili elettrici senza fili; tale deroga relativa agli utensili elettrici senza fili si applica fino al 31 dicembre 2016.»;
c)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Per quanto concerne le pile a bottone per le protesi acustiche, la Commissione mantiene sotto esame la deroga di cui al paragrafo 2 e informa il Parlamento europeo e il Consiglio sulla disponibilità di pile a bottone per protesi acustiche conformi al paragrafo 1, lettera a), al più tardi entro il 1o ottobre 2014. Qualora giustificato dalla mancanza di disponibilità di pile a bottone per protesi acustiche conformi al paragrafo 1, lettera a), la Commissione correda la sua relazione di una pertinente proposta volta a escludere le pile a bottone per le protesi acustiche dal divieto di cui al paragrafo 2.»;
2)
all’articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le pile e gli accumulatori che non soddisfano i requisiti della presente direttiva ma che sono stati legalmente immessi sul mercato prima della data di applicazione dei rispettivi divieti di cui all’, possono continuare a essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.»;
3)
all’articolo 10, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, disposizioni transitorie per risolvere le difficoltà incontrate da uno Stato membro nel soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 2 a causa di circostanze nazionali specifiche. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 24, paragrafo 2.
Al fine di garantire un’esecuzione uniforme del presente articolo, la Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, una metodologia comune per calcolare le vendite annuali di pile e accumulatori portatili agli utilizzatori finali entro il 26 settembre 2007. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 24, paragrafo 2.»;
4)
l’articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Articolo 11
Rimozione di rifiuti di pile e accumulatori
Gli Stati membri provvedono affinché i produttori progettino apparecchi in modo tale che i rifiuti di pile e accumulatori siano facilmente rimovibili. Qualora tali rifiuti non possano essere prontamente rimossi dall’utilizzatore finale, gli Stati membri provvedono affinché i produttori progettino gli apparecchi in modo tale che i rifiuti di pile e accumulatori siano prontamente rimovibili da professionisti qualificati indipendenti dai produttori. Gli apparecchi in cui sono incorporati pile e accumulatori sono corredati di istruzioni che indicano come l’utilizzatore finale o i professionisti qualificati indipendenti possano rimuoverli senza pericolo. Se del caso, le istruzioni informano altresì l’utilizzatore finale sui tipi di pila o di accumulatore incorporato nell’apparecchio.
Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano qualora, per motivi di sicurezza, prestazione, protezione medica o dei dati, sia necessaria la continuità dell’alimentazione e occorra un collegamento permanente tra l’apparecchio e la pila o l’accumulatore.»;
5)
all’articolo 12, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate per il calcolo delle efficienze di riciclaggio entro il 26 marzo 2010. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 24, paragrafo 2.»;
6)
all’articolo 12, il paragrafo 7 è soppresso;
7)
all’articolo 15, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 23 bis riguardo allo stabilimento di norme dettagliate volte a integrare le norme di cui al paragrafo 2 del presente articolo, in particolare i criteri per la valutazione delle condizioni equivalenti ivi menzionate.»;
8)
l’articolo 17 è sostituito dal seguente:
«Articolo 17
Registrazione
Gli Stati membri provvedono affinché ciascun produttore sia registrato. La registrazione è soggetta agli stessi obblighi procedurali in ogni Stato membro a norma dell’allegato IV.»;
9)
all’articolo 18, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli Stati membri rendono pubblici i progetti di misure di deroga di cui al paragrafo 1, nonché le basi sulle quali questi sono proposti, e li comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri.»;
10)
l’articolo 21 è modificato come segue:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli Stati membri garantiscono che la capacità di tutte le pile e accumulatori portatili e per autoveicoli sia indicata su di essi in modo visibile, leggibile e indelebile, entro il 26 settembre 2009. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 23 bis riguardo allo stabilimento di norme dettagliate volte a integrare tale obbligo, compresi metodi armonizzati per la determinazione della capacità e dell’uso appropriato entro il 26 marzo 2009.»;
b)
il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 23 bis al fine di concedere deroghe all’obbligo di etichettatura stabilito al presente articolo. Nell’ambito della preparazione di tali atti delegati, la Commissione consulta le parti interessate, in particolare i produttori, gli operatori addetti alla raccolta e al riciclaggio, gli operatori di impianti di trattamento, le organizzazioni ambientalistiche e dei consumatori e le associazioni dei lavoratori.»;
11)
all’articolo 22, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le relazioni sono redatte sulla base di un questionario o di uno schema. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il questionario o lo schema per tali relazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 24, paragrafo 2. Il questionario o schema è trasmesso agli Stati membri sei mesi prima dell’inizio del primo periodo di relazione.»;
12)
è aggiunto l’articolo seguente:
«Articolo 23 bis
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 15, paragrafo 3, e all’articolo 21, paragrafi 2 e 7, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 30 dicembre 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all’articolo 15, paragrafo 3, e all’articolo 21, paragrafi 2 e 7, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, e dell’articolo 21, paragrafi 2 e 7, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale periodo è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;
13)
l’articolo 24 è sostituito dal seguente:
«Articolo 24
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’ del regolamento (UE) n. 182/2011.
Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
(*1) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3)."
(*2) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;"
14)
è aggiunto l’allegato seguente:
«ALLEGATO IV
Obblighi procedurali di registrazione
1. Obblighi di registrazione
La registrazione dei produttori di pile e accumulatori avviene, su carta o per via elettronica, presso le autorità nazionali o le organizzazioni nazionali competenti in materia di responsabilità dei produttori autorizzate dagli Stati membri («organismi di registrazione»).
La procedura di registrazione può essere parte di un’altra procedura di registrazione dei produttori.
I produttori di pile e accumulatori si registrano soltanto una volta nello Stato membro nel cui mercato immettono per la prima volta pile e accumulatori nell’ambito di un’attività professionale e all’atto della registrazione ricevono un numero di registrazione.
2. Informazioni fornite dai produttori
I produttori di pile e accumulatori forniscono agli organismi di registrazione le seguenti informazioni:
i)
nome del produttore e marchio commerciale (se disponibile) con cui opera nello Stato membro;
ii)
indirizzo/i del produttore: codice postale e località, via e numero civico, paese, URL, numero di telefono, persona di contatto, numero di fax e indirizzo di posta elettronica del produttore, se disponibili;
iii)
indicazione del tipo di pile e accumulatori immessi sul mercato dal produttore: pile e accumulatori portatili, pile e accumulatori industriali o pile e accumulatori per autoveicoli;
iv)
informazioni su come il produttore adempie alle proprie responsabilità: mediante un sistema individuale o collettivo;
v)
data della domanda di registrazione;
vi)
codice di identificazione nazionale del produttore, compreso il numero di codice fiscale europeo o nazionale del produttore (facoltativo);
vii)
dichiarazione attestante che le informazioni fornite sono veritiere.
Ai fini della registrazione di cui al punto 1, secondo comma, i produttori di pile e accumulatori non sono tenuti a fornire altre informazioni oltre a quelle indicate al punto 2, punti da i) a vii).
3. Tasse di registrazione
Gli organismi di registrazione possono applicare tasse di registrazione solo a condizione che queste siano basate sui costi e siano proporzionate.
Gli organismi di registrazione che applicano tasse di registrazione informano le autorità nazionali competenti del metodo di calcolo delle tasse.
4. Modifica dei dati di registrazione
Gli Stati membri provvedono affinché, qualora i dati forniti dai produttori conformemente al punto 2, punti da i) a vii), siano modificati, i produttori ne informino l’organismo di registrazione competente entro un mese dalla data della modifica.
5. Annullamento della registrazione
I produttori che cessano la loro attività in uno Stato membro annullano la registrazione informando l’organismo di registrazione competente.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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