Art. 55
Periodo transitorio
In vigore dal 20 nov 2013
Periodo transitorio
1. Gli Stati membri non impediscono la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio dei prodotti contemplati dalla direttiva 94/25/CE conformi a tale direttiva e immessi sul mercato o messi in servizio prima del 18 gennaio 2017.
2. Gli Stati membri non impediscono la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio dei motori di propulsione ad accensione comandata (AC) fuoribordo con potenza pari o inferiore a 15 kW conformi ai limiti di emissione di gas di scarico della fase I di cui all’allegato I, parte B, punto 2.1, fabbricati da piccole e medie imprese come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (14) e immessi sul mercato prima del 18 gennaio 2020.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2013:53:oj#art-55