Art. 11

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

In vigore dal 20 nov 2013
Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori Un importatore o un distributore che immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale oppure modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale da poterne influenzare la conformità ai requisiti di cui alla presente direttiva è considerato un fabbricante ai fini della presente direttiva ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all’.
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Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori (Art. 11 Direttiva (UE) 2013/53) — Testo vigente | Portale Normativo