Art. 1

Modifiche della direttiva 2004/109/CE

In vigore dal 22 ott 2013
Modifiche della direttiva 2004/109/CE La direttiva 2004/109/CE è così modificata: 1) l’ è così modificato: a) il paragrafo 1 è così modificato: i) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d)   “emittente”: persona fisica o giuridica di diritto privato o pubblico, compreso uno Stato, i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Nel caso di certificati di deposito ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, per emittente si intende l’emittente dei valori mobiliari rappresentati, a prescindere dal fatto che tali valori siano ammessi o meno alla negoziazione in un mercato regolamentato;» ii) la lettera i) è così modificata: i) al punto i) il secondo trattino è sostituito dal seguente: «— quando l’emittente ha sede in un paese terzo, lo Stato membro scelto dall’emittente stesso tra gli Stati membri in cui i suoi valori mobiliari siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. La scelta dello Stato membro d’origine resta valida a meno che l’emittente ne abbia scelto uno nuovo ai sensi del punto iii) e abbia comunicato tale scelta in conformità del secondo comma della presente lettera i);» ii) il punto ii) è sostituito dal seguente: «ii) per gli emittenti diversi da quelli di cui al punto i), lo Stato membro scelto dall’emittente tra lo Stato membro in cui l’emittente ha, se del caso, la sede legale e gli Stati membri che hanno ammesso i suoi valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato. L’emittente può scegliere un solo Stato membro come Stato membro d’origine. La scelta resta valida per almeno tre anni a meno che i suoi valori mobiliari non siano più ammessi alla negoziazione in alcun mercato regolamentato dell’Unione o a meno che l’emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di cui ai punti i) o iii);» iii) è aggiunto il punto seguente: «iii) per un emittente i cui valori mobiliari non siano più ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato nello Stato membro d’origine, quale definito al punto i), secondo trattino, o al punto ii), ma siano ammessi alla negoziazione in uno o più degli altri Stati membri, il nuovo Stato membro d’origine che l’emittente può scegliere tra gli Stati membri in cui i suoi valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e, se del caso, lo Stato membro in cui l’emittente ha la sede legale;» iv) sono aggiunti i commi seguenti: «Un emittente comunica il suo Stato membro d’origine di cui ai punti i), ii) o iii) conformemente agli articoli 20 e 21. Inoltre un emittente comunica lo Stato membro d’origine all’autorità competente dello Stato membro in cui ha, se del caso, la sede legale, all’autorità competente dello Stato membro d’origine e alle autorità competenti di tutti gli Stati membri ospitanti. Se l’emittente, quale definito al punto i), secondo trattino, o al punto ii), non comunica lo Stato membro d’origine in un periodo di tre mesi dalla data in cui i suoi valori mobiliari sono ammessi per la prima volta alla negoziazione in un mercato regolamentato, lo Stato membro d’origine è quello in cui i valori mobiliari dell’emittente sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Qualora i valori mobiliari dell’emittente siano ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati situati o operanti in più Stati membri, questi ultimi sono gli Stati membri d’origine dell’emittente fino alla scelta successiva di un solo Stato membro d’origine e la relativa comunicazione da parte dell’emittente stesso. Per un emittente i cui valori mobiliari siano già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e la cui scelta dello Stato membro d’origine di cui al secondo trattino del punto i) o al punto ii) non sia stata comunicata prima del 27 novembre 2015, il periodo di tre mesi decorre dal 27 novembre 2015. Un emittente che abbia scelto lo Stato membro d’origine di cui al secondo trattino del punto i) oppure ai punti ii) o iii) e abbia comunicato tale scelta alle autorità competenti dello Stato membro d’origine prima del 27 novembre 2015 è esentato dall’obbligo di cui al secondo comma della presente lettera i), a meno che scelga un’altro Stato membro d’origine dopo il 27 novembre 2015.»; iii) è aggiunta la lettera seguente: «q)   “accordo formale”: accordo vincolante in base al diritto applicabile.»; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «2 bis.   Nella presente direttiva il termine “persona giuridica” comprende le associazioni di imprese registrate prive di personalità giuridica e i trust»; 2) l’ è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Lo Stato mmbro d’origine può assoggettare un emittente ad obblighi più severi di quelli previsti dalla presente direttiva, ma non può imporgli di pubblicare informazioni finanziarie periodiche con una frequenza maggiore rispetto alle relazioni finanziarie annuali di cui all’ e alle relazioni finanziarie semestrali di cui all’.»; b) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis.   In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro d’origine può imporre agli emittenti di pubblicare informazioni finanziarie periodiche aggiuntive con una frequenza maggiore rispetto alle relazioni finanziarie annuali di cui all’ e alle relazioni finanziarie semestrali di cui all’, alle condizioni seguenti: — le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive non comportano un onere finanziario sproporzionato nello Stato membro in questione, in particolare per i piccoli e medi emittenti interessati, e — il contenuto delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive richieste è proporzionato ai fattori che contribuiscono alle decisioni di investimento assunte dagli investitori nello Stato membro in questione. Prima di adottare la decisione che impone agli emittenti di pubblicare informazioni finanziarie periodiche aggiuntive gli Stati membri valutano se tali requisiti aggiuntivi possono comportare un’attenzione eccessiva ai risultati e al rendimento a breve termine degli emittenti e incidere negativamente sulle possibilità di accesso dei piccoli e medi emittenti ai mercati regolamentati. Questa disposizione non pregiudica la facoltà degli Stati membri di richiedere agli emittenti che siano enti finanziari la pubblicazione di informazioni finanziarie periodiche aggiuntive. Lo Stato membro d’origine non può assoggettare un possessore di azioni, o una persona fisica o giuridica di cui agli articoli 10 e 13, ad obblighi più severi di quelli previsti dalla presente direttiva, salvo che: i) definisca soglie di notifica inferiori o aggiuntive rispetto a quelle definite all’articolo 9, paragrafo 1 ed esiga notifiche equivalenti in relazione alle soglie basate sulle quote di capitale; ii) imponga obblighi più severi rispetto a quelli previsti dall’articolo 12; o iii) applichi disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in riferimento alle offerte pubbliche di acquisto, alle operazioni di fusione che incidono sulla proprietà o sul controllo di un’impresa, che sono soggette alla vigilanza delle autorità designate dagli Stati membri in conformità all’ della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto (*1). (*1)   GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12.»;" 3) l’ è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L’emittente pubblica la sua relazione finanziaria annuale entro quattro mesi dopo la fine di ciascun esercizio finanziario e assicura che resti a disposizione del pubblico per almeno dieci anni.»; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «7.   A decorrere dal 1o gennaio 2020 tutte le relazioni finanziarie annuali sono predisposte in un formato elettronico unico di comunicazione, a condizione che l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (AESFEM), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), abbia effettuato un’analisi costi-benefici. L’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione volte a specificare il formato elettronico di comunicazione e contenenti i dovuti riferimenti alle opzioni tecnologiche attuali e future. Prima dell’adozione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione, l’AESFEM conduce un’analisi adeguata dei possibili formati elettronici di comunicazione e svolge opportuni test sul campo. L’AESFEM presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2016. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma, in conformità agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. (*2)   GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.»;" 4) all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L’emittente di azioni o titoli di debito pubblica una relazione finanziaria semestrale riguardante i primi sei mesi dell’esercizio finanziario, quanto prima possibile dopo la fine del semestre considerato, ma comunque entro tre mesi dalla fine di tale semestre. L’emittente provvede affinché la relazione finanziaria semestrale resti a disposizione del pubblico per almeno dieci anni.»; 5) l’ è sostituito dal seguente: « Relazione sui pagamenti ai governi Gli Stati membri impongono agli emittenti operanti nell’industria estrattiva o forestale primaria, in base alla definizione fornita all’articolo 41, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (*3), di predisporre su base annua una relazione sui pagamenti effettuati ai governi, conformemente al capo 10 di tale direttiva. La relazione è pubblicata entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio finanziario e resta a disposizione del pubblico per almeno dieci anni. I pagamenti ai governi sono riportati a livello consolidato. (*3)   GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19.»;" 6) l’articolo 8 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli non si applicano ai seguenti emittenti: a) Stato, autorità regionali o locali di uno Stato, organismi internazionali pubblici ai quali appartiene almeno uno Stato membro, la Banca centrale europea (BCE), il Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF), istituito dall’accordo quadro del FESF e qualsiasi altro meccanismo istituito con l’obiettivo di preservare la stabilità finanziaria dell’unione monetaria europea prestando un’assistenza finanziaria temporanea agli Stati membri la cui moneta è l’euro e le banche centrali nazionali degli Stati membri a prescindere dal fatto che esse emettano o meno azioni o altri valori mobiliari, e b) emittenti che emettono esclusivamente titoli di debito ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato il cui valore nominale unitario è di almeno 100 000 EUR, o, in caso di titoli di debito in valute diverse dall’euro, il cui valore nominale unitario, alla data dell’emissione, è equivalente almeno a 100 000 EUR.»; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, gli non si applicano agli emittenti che emettono esclusivamente titoli di debito il cui valore nominale unitario è di almeno 50 000 EUR o, in caso di titoli di debito in valute diverse dall’euro, il cui valore nominale unitario, alla data dell’emissione, è equivalente almeno a 50 000 EUR, che siano già stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell’Unione prima del 31 dicembre 2010, sino a quando tali titoli di debito siano in circolazione.»; 7) l’articolo 9 è così modificato: a) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Il presente articolo non si applica ai diritti di voto detenuti nel portafoglio di negoziazione, quale definito all’articolo 11 della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (*4), di un ente creditizio o di un’impresa di investimento, purché: a) i diritti di voto detenuti nel portafoglio di negoziazione non superino il 5 %, e b) i diritti di voto inerenti alle azioni detenute nel portafoglio di negoziazione non siano esercitati né altrimenti utilizzati per intervenire nella gestione dell’emittente. (*4)   GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.»;" b) sono inseriti i paragrafi seguenti: «6 bis.   Il presente articolo non si applica ai diritti di voto inerenti ad azioni acquisite a fini di stabilizzazione in conformità del regolamento della Commissione (CE) n. 2273/2003, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la deroga per i programmi di riacquisto di azioni proprie e per le operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari (*5), purché i diritti di voto inerenti a tali azioni non siano esercitati né altrimenti utilizzati per intervenire nella gestione dell’emittente. 6 ter.   L’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il metodo di calcolo della soglia del 5 % di cui ai paragrafi 5 e 6, anche nel caso di un gruppo di società, tenendo in considerazione l’articolo 12, paragrafi 4 e 5. L’AESFEM presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 27 novembre 2014. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. (*5)   GU L 336 del 23.12.2003, pag. 33.»;" 8) all’articolo 12, paragrafo 2, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «La notifica all’emittente è effettuata tempestivamente ma comunque entro quattro giorni di negoziazione a decorrere da quello in cui l’azionista, o la persona fisica o giuridica di cui all’articolo 10,»; 9) l’articolo 13 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli obblighi di notifica previsti all’articolo 9 si applicano altresì alla persona fisica o giuridica che detiene, direttamente o indirettamente: a) strumenti finanziari che, alla scadenza, conferiscono al possessore, in virtù di un accordo formale, il diritto incondizionato ad acquisire o la facoltà di acquisire azioni, già emesse, che incorporano diritti di voto di un emittente le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato; b) strumenti finanziari che non sono inclusi nella lettera a), ma che sono collegati alle azioni di cui alla suddetta lettera e che hanno un effetto economico simile a quello degli strumenti finanziari di cui alla suddetta lettera, che diano o meno diritto a regolamento fisico. La notifica richiesta include la ripartizione per tipo di strumento finanziario detenuto conformemente al primo comma, lettera a), e per strumento finanziario detenuto conformemente alla lettera b) di tale comma, distinguendo tra strumenti finanziari che danno diritto a regolamento fisico e strumenti finanziari che danno diritto a regolamento in contanti.»; b) sono inseriti i paragrafi seguenti: «1 bis.   Il numero di diritti di voto è calcolato in base all’intero importo nozionale delle azioni sottostanti allo strumento finanziario, eccetto nel caso in cui lo strumento finanziario preveda esclusivamente il regolamento in contanti, nel qual caso il numero dei diritti di voto è calcolato mediante aggiustamento in base ad un coefficiente delta, moltiplicando l’importo nozionale delle azioni sottostanti per il coefficiente delta dello strumento. A tale scopo, il possessore aggrega e notifica tutti gli strumenti finanziari riguardanti lo stesso emittente sottostante. Per il calcolo dei diritti di voto, sono prese in considerazione soltanto le posizioni lunghe. Le posizioni lunghe non sono compensate con le posizioni corte relative allo stesso emittente sottostante. L’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare: a) il metodo per calcolare il numero di diritti di voto, di cui al primo comma, nel caso di strumenti finanziari collegati ad un paniere di azioni o ad un indice, e b) i metodi per determinare il coefficiente delta ai fini del calcolo dei diritti di voto collegati a strumenti finanziari che prevedono esclusivamente il regolamento in contanti come stabilito dal primo comma. L’AESFEM presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 27 novembre 2014. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma del presente paragrafo, in conformità agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 1 ter   Ai fini del paragrafo 1 sono considerati strumenti finanziari, purché soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) o b): a) i valori mobiliari; b) i contratti di opzione; c) i contratti finanziari a termine standardizzati (future); d) gli swaps; e) gli accordi per scambi futuri sui tassi di interesse; f) i contratti per differenza; e g) altri contratti o accordi con effetti economici simili regolabili fisicamente o in contanti. L’AESFEM elabora e aggiorna periodicamente un elenco indicativo di strumenti finanziari soggetti agli obblighi di notifica di cui al paragrafo 1, tenendo conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari.»; c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   La Commissione è autorizzata ad adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e alle condizioni stabilite dagli articoli 27 bis e 27 ter, le misure atte a specificare i contenuti della notifica da effettuare, il periodo di notifica e i soggetti a cui deve essere effettuata come disposto al paragrafo 1.»; d) è aggiunto il paragrafo seguente: «4.   Le esenzioni di cui all’articolo 9, paragrafi 4, 5 e 6, e all’articolo 12, paragrafi 3, 4 e 5, si applicano mutatis mutandis agli obblighi di notifica di cui al presente articolo. L’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i casi in cui le esenzioni di cui al primo comma si applicano agli strumenti finanziari detenuti da una persona fisica o giuridica che esegue ordini ricevuti dai clienti, che risponde alle richieste del cliente di negoziare a titolo non proprietario, o che copre le posizioni derivate da tali operazioni. L’AESFEM presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 27 novembre 2014. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma del presente paragrafo, in conformità agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»; 10) è inserito l’ articolo seguente: «Articolo 13 bis Aggregazione 1.   Gli obblighi di notifica di cui agli articoli 9, 10 e 13 si applicano anche a una persona fisica o giuridica quando il numero dei diritti di voto detenuti direttamente o indirettamente da tale persona ai sensi degli articoli 9 e 10, aggregato al numero dei diritti di voto relativi agli strumenti finanziari detenuti direttamente o indirettamente ai sensi dell’articolo 13, raggiunge, supera o scende al di sotto della soglia definita all’articolo 9, paragrafo 1. La notifica richiesta in base al primo comma del presente paragrafo include la ripartizione del numero dei diritti di voto inerenti alle azioni detenute in conformità degli articoli 9 e 10 e dei diritti di voto collegati agli strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 13. 2.   I diritti di voto collegati agli strumenti finanziari che sono già stati notificati in conformità dell’articolo 13 sono nuovamente oggetto di notifica laddove la persona fisica o giuridica abbia acquisito le azioni sottostanti e da tale acquisizione ne consegua che il numero totale di diritti di voto inerenti alle azioni emesse dallo stesso emittente raggiunga o superi le soglie stabilite dall’articolo 9, paragrafo 1.»; 11) all’articolo 16, il paragrafo 3 è soppresso; 12) all’articolo 19, paragrafo 1, il secondo comma è soppresso; 13) l’articolo 21, paragrafo 4, è sostituito dal seguente: «4.   La Commissione ha il potere di adottare, mediante atti delegati in conformità dell’articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e alle condizioni stabilite dagli articoli 27 bis e 27 ter, misure atte a specificare: a) standard minimi per la diffusione delle informazioni previste dalla regolamentazione di cui al paragrafo 1; b) standard minimi per i meccanismi di stoccaggio centrale di cui al paragrafo 2; c) regole per assicurare l’interoperabilità delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione utilizzate dai meccanismi di cui al paragrafo 2 e l’accesso alle informazioni previste dalla regolamentazione a livello dell’Unione di cui al medesimo paragrafo. La Commissione può altresì stilare e aggiornare un elenco di mezzi di comunicazione per la diffusione delle informazioni al pubblico.»; 14) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 21 bis Punto di accesso elettronico europeo 1.   Entro il 1o gennaio 2018 è istituito un portale che funge da punto di accesso elettronico europeo («il punto di accesso»). L’AESFEM predispone e gestisce il punto di accesso. 2.   Il sistema di interconnessione dei meccanismi designati ufficialmente è composto: — dai meccanismi di cui all’articolo 21, paragrafo 2; — dal portale, che funge da punto di accesso elettronico europeo. 3.   Gli Stati membri garantiscono l’accesso ai rispettivi meccanismi di stoccaggio centrale tramite il punto di accesso.»; 15) l’articolo 22 è sostituito dal seguente: «Articolo 22 Accesso alle informazioni previste dalla regolamentazione a livello dell’Unione 1.   L’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che definiscono alcuni requisiti tecnici in merito all’accesso alle informazioni previste dalla regolamentazione a livello dell’Unione, così da specificare quanto segue: a) i requisiti tecnici relativi alle tecnologie della comunicazione utilizzate dai meccanismi di cui all’articolo 21, paragrafo 2; b) i requisiti tecnici per il funzionamento del punto di accesso centrale per la ricerca di informazioni previste dalla regolamentazione a livello dell’Unione; c) i requisiti tecnici relativi all’utilizzo di un identificativo unico per ciascun emittente da parte dei meccanismi di cui all’articolo 21, paragrafo 2; d) un formato standard per la trasmissione delle informazioni previste dalla regolamentazione da parte dei meccanismi di cui all’articolo 21, paragrafo 2; e) una classificazione comune delle informazioni previste dalla regolamentazione da parte dei meccanismi di cui all’articolo 21, paragrafo 2 ed un elenco comune dei tipi di informazioni previste dalla regolamentazione. 2.   All’atto dell’elaborazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione, l’AESFEM tiene conto dei requisiti tecnici per il sistema di interconnessione dei registri delle imprese istituito dalla direttiva 2012/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*6). L’AESFEM presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 27 novembre 2015. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo, in conformità agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. (*6)   GU L 156 del 16.6.2012, pag. 1.»;" 16) all’articolo 23, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «Le informazioni da fornire in base alle disposizioni previste dal paese terzo sono depositate conformemente all’articolo 19 e comunicate conformemente agli articoli 20 e 21.»; 17) all’articolo 24 sono inseriti i paragrafi seguenti: «4 bis.   Fatto salvo il paragrafo 4, alle autorità competenti sono conferiti tutti i poteri di indagine necessari per l’esercizio delle loro funzioni. Tali poteri sono esercitati in conformità della legislazione nazionale. 4 ter.   Le autorità competenti esercitano i loro poteri sanzionatori, conformemente alla presente direttiva e al diritto nazionale, in una qualsiasi delle forme seguenti: — direttamente, — in collaborazione con altre autorità, — sotto la propria responsabilità mediante delega a tali autorità, — rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.»; 18) all’articolo 25, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente: «Nell’esercizio dei poteri sanzionatori e di indagine, le autorità competenti cooperano per assicurare che le sanzioni o le misure producano i risultati voluti e coordinano la loro azione nei casi transfrontalieri.»; 19) dopo l’articolo 27 ter è inserito il titolo seguente: «CAPO VI BIS SANZIONI E MISURE »; 20) l’articolo 28 è sostituito dal seguente: «Articolo 28 Misure e sanzioni amministrative 1.   Fatti salvi i poteri delle autorità competenti conformemente all’articolo 24 e il diritto degli Stati membri di prevedere e imporre sanzioni penali, gli Stati membri stabiliscono norme in materia di misure e sanzioni amministrative applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie per assicurare che siano attuate. Le misure e le sanzioni amministrative sono efficaci, proporzionate e dissuasive. 2.   Fatto salvo l’, gli Stati membri assicurano che in caso di violazione degli obblighi a carico di persone giuridiche possano essere applicate, alle condizioni previste dalla normativa nazionale, sanzioni ai membri degli organi amministrativi, di gestione o di sorveglianza e di controllo della persona giuridica e interessata ad altri soggetti responsabili della violazione ai sensi della normativa nazionale.»; 21) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 28 bis Violazioni L’articolo 28 ter si applica almeno alle seguenti violazioni: a) mancata pubblicazione da parte dell’emittente, entro il termine richiesto, delle informazioni di cui alle disposizioni nazionali adottate in recepimento degli ; b) mancata notifica, entro il termine richiesto, da parte della persona fisica o giuridica dell’acquisizione o della cessione di partecipazioni rilevanti conformemente alle disposizioni nazionali adottate in recepimento degli articoli 9, 10, 12, 13 e 13 bis. Articolo 28 ter Poteri sanzionatori 1.   Nel caso di violazioni di cui all’articolo 28 bis, le autorità competenti hanno facoltà di imporre almeno le misure e sanzioni amministrative seguenti: a) una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione; b) un ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento costituente la violazione e di astenersi dal ripeterlo; c) sanzioni amministrative pecuniarie: i) nel caso di persona giuridica: — fino a 10 000 000 EUR o fino al 5 % del fatturato complessivo annuo in base agli ultimi conti annuali disponibili approvati dall’organo di amministrazione; se la persona giuridica è un’impresa madre o una impresa figlia di un’impresa madre che deve presentare conti consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE, il fatturato complessivo da considerare è il fatturato complessivo annuo, o il tipo di reddito corrispondente ai sensi delle pertinenti direttive contabili, risultante nell’ultimo conto annuale consolidato disponibile approvato dall’organo di gestione dell’impresa capogruppo, o — fino al doppio dell’ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, ove possano essere determinati, se superiore; ii) nel caso di persona fisica: — fino a 2 000 000 EUR; o — fino al doppio dell’ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, ove possano essere determinati, se superiore. Negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro il valore in valuta nazionale corrispondente all’importo in euro è calcolato in base al tasso di cambio ufficiale alla data di entrata in vigore della direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e la direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE (*7). 2.   Fatti salvi i poteri delle autorità competenti a norma dell’articolo 24 e il diritto degli Stati membri di imporre sanzioni penali, gli Stati membri assicurano che le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali prevedano la possibilità di sospendere l’esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni in caso di violazioni di cui all’articolo 28 bis, lettera b). Gli Stati membri possono disporre che la sospensione dei diritti di voto debba applicarsi soltanto alle violazioni più gravi. 3.   Gli Stati membri possono introdurre sanzioni o misure aggiuntive o sanzioni amministrative pecuniarie di livello superiore rispetto a quelle previste dalla presente direttiva. Articolo 28 quater Esercizio dei poteri sanzionatori 1.   Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo e il livello di sanzione o misura amministrativa, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti tra cui, se del caso: a) la gravità e la durata della violazione; b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile; c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile, ad esempio quale risulta dal fatturato complessivo della persona giuridica responsabile o dal reddito annuo della persona fisica responsabile; d) l’importanza dei profitti realizzati o delle perdite evitate da parte della persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui possano essere determinati; e) le perdite subite dai terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinate; f) il livello di cooperazione della persona fisica o giuridica responsabile con l’autorità competente; g) precedenti violazioni da parte della persona fisica o giuridica responsabile. 2.   Il trattamento di dati personali raccolti nell’esercizio dei poteri di vigilanza e di indagine ai sensi della presente direttiva è effettuato a norma della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001 a seconda dei casi. (*7)   GU L 294 del 6.11.2013, pag. 13.»;" 22) dopo l’articolo 29 è inserito il titolo seguente: «CAPO VI TER PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI »; 23) l’articolo 29 è sostituito dal seguente: «Articolo 29 Pubblicazione delle decisioni 1.   Gli Stati membri dispongono che le autorità competenti pubblichino, senza indugio, ogni decisione sulle sanzioni o le misure adottate per una violazione della presente direttiva, fornendo almeno informazioni sul tipo e la natura della violazione e l’identità delle persone fisiche o giuridiche responsabili. Nondimeno, le autorità competenti possono ritardare la pubblicazione di una decisione o pubblicarla in forma anonima in maniera conforme alla normativa nazionale in uno dei seguenti casi: a) qualora, nel caso di una sanzione applicata a una persona fisica, una valutazione preventiva obbligatoria della proporzionalità di tale pubblicazione accerti che la pubblicazione dei dati personali è sproporzionata; b) qualora la pubblicazione metta gravemente a repentaglio la stabilità del sistema finanziario o un’indagine ufficiale in corso; c) qualora la pubblicazione sia tale da arrecare, nella misura in cui ciò si possa determinare, danni gravi e sproporzionati agli enti o alle persone coinvolte. 2.   Se la decisione pubblicata di cui al paragrafo 1 è oggetto di ricorso, l’autorità competente ha l’obbligo di includere informazioni in tal senso nella pubblicazione all’atto della pubblicazione stessa, ovvero a modificare la pubblicazione se il ricorso è presentato dopo la pubblicazione iniziale.»; 24) l’articolo 31, paragrafo 2, è sostituito dal seguente: «2.   Gli Stati membri che adottano misure conformemente all’, paragrafo 1, all’articolo 8, paragrafi 2 o 3, o all’articolo 30, le comunicano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri.»
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