Art. 1

In vigore dal 28 ago 2013
La direttiva 2006/141/CE è così modificata: 1) l’articolo 7 è così modificato: a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Per quanto concerne gli alimenti per lattanti a base di proteine del latte vaccino o caprino di cui all’allegato I, punto 2.1, con un tenore proteico compreso tra il minimo e 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal), l’idoneità per la particolare alimentazione dei lattanti deve essere dimostrata mediante studi adeguati, effettuati sulla base di orientamenti scientifici universalmente riconosciuti sulla progettazione e sull’effettuazione di tali studi.»; b) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma: «Per quanto concerne gli alimenti di proseguimento a base di idrolizzati proteici di cui all’allegato II, punto 2.2, con un tenore proteico compreso tra il minimo e 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal), l’idoneità per la particolare alimentazione dei lattanti deve essere dimostrata mediante studi adeguati, effettuati sulla base di orientamenti scientifici universalmente riconosciuti sulla progettazione e sull’effettuazione di tali studi, ed essere conforme alle corrispondenti norme stabilite nell’allegato VI.»; 2) all’articolo 12, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Nel caso degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento fabbricati interamente con proteine di latte vaccino o caprino, la denominazione di vendita è, rispettivamente, la seguente:»; 3) gli allegati I, II, III e VI sono modificati conformemente all’allegato della presente direttiva.
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Art. 1 Direttiva (UE) 2013/46 — Testo vigente | Portale Normativo