Art. 2
Definizioni
In vigore dal 12 ago 2013
La direttiva 2008/105/CE è così modificata:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui all’ della direttiva 2000/60/CE e all’ della direttiva 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l’analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque (*1).
Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
1) “matrice”: un comparto dell’ambiente acquatico, vale a dire acqua, sedimenti o biota;
2) “taxon del biota”: un particolare taxon acquatico all’interno del rango tassonomico o “sub phylum”, “classe” o un loro equivalente.
(*1)
GU L 201 dell’1.8.2009, pag. 36.»;"
2)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Standard di qualità ambientale
1. Fatto salvo il paragrafo 1 bis, gli Stati membri applicano gli SQA figuranti nell’allegato I, parte A, per i corpi idrici superficiali e applicano tali SQA in conformità dei requisiti di cui all’allegato I, parte B.
1 bis. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalla presente direttiva nella versione vigente al 13 gennaio 2009 e in particolare il conseguimento di un buono stato chimico delle acque superficiali in relazione alle sostanze e agli SQA ivi elencati, gli Stati membri applicano gli SQA figuranti nell’allegato I, parte A, per quanto riguarda:
i)
le sostanze recanti il numero 2, 5, 15, 20, 22, 23, 28 che figurano nell’allegato I, parte A, per le quali sono fissati SQA rivisti con effetto dal 22 dicembre 2015 al fine di conseguire un buono stato chimico delle acque superficiali per quanto riguarda tali sostanze entro il 22 dicembre 2021 mediante programmi di misure inclusi nei piani di gestione dei bacini idrografici del 2015 prodotti in conformità dell’articolo 13, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE, e
ii)
le sostanze identificate di recente recanti il numero da 34 a 45 che figurano nell’allegato I, parte A, con effetto dal 22 dicembre 2018 al fine di conseguire un buono stato chimico delle acque superficiali per quanto riguarda tali sostanze entro il 22 dicembre 2027 ed impedire il deterioramento dello stato chimico delle acque superficiali relativamente a tali sostanze. A tal fine, entro il 22 dicembre 2018 gli Stati membri elaborano e presentano alla Commissione un programma di monitoraggio supplementare e un programma preliminare di misure relativi a tali sostanze. Entro il 22 dicembre 2021 è elaborato un programma di misure definitivo ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 2000/60/CE, il quale è attuato e reso pienamente operativo il più presto possibile dopo tale data e non oltre il 22 dicembre 2024.
L’, paragrafi da 4 a 9, della direttiva 2000/60/CE si applica mutatis mutandis alle sostanze elencate al primo comma, punti i) e ii).
2. Per le sostanze recanti il numero 5, 15, 16, 17, 21, 28, 34, 35, 37, 43 e 44 che figurano nell’allegato I, parte A, gli Stati membri applicano gli SQA per il biota fissati nell’allegato I, parte A.
Per le sostanze diverse da quelle di cui al primo comma, gli Stati membri applicano gli SQA per l’acqua fissati nell’allegato I, parte A.
3. Gli Stati membri possono decidere, in relazione a una o più categorie di acque superficiali, di applicare un SQA per una matrice diversa da quella specificata al paragrafo 2 o se del caso per un taxon del biota diverso da quello specificato nell’allegato I, parte A.
Gli Stati membri che si avvalgono dell’opzione di cui al primo comma applicano gli SQA pertinenti di cui all’allegato I, parte A, o, se non ne è presente alcuno per la matrice o per il taxon del biota, fissano un SQA che offra almeno il medesimo livello di protezione dell’SQA fissato nell’allegato I, parte A.
Gli Stati membri possono ricorrere all’opzione di cui al primo comma soltanto se il metodo di analisi usato per la matrice o per il taxon del biota scelti soddisfa i criteri minimi di efficienza specificati all’ della direttiva 2009/90/CE. Nell’eventualità in cui tali criteri non siano rispecchiati per alcuna matrice, gli Stati membri garantiscono che il monitoraggio sia effettuato utilizzando le migliori tecniche disponibili che non comportino costi eccessivi e che il metodo di analisi fornisca risultati almeno equivalenti al metodo disponibile per la matrice di cui al paragrafo 2 del presente articolo per la sostanza pertinente.
3 bis. Quando un rischio potenziale per l’ambiente acquatico o proveniente dall’ambiente acquatico causato da un’esposizione acuta è stato individuato quale risultato di concentrazioni o emissioni ambientali misurate o stimate ed è stato applicato un SQA per il biota o i sedimenti, gli Stati membri provvedono affinché sia effettuato anche il monitoraggio dell’acqua superficiale e applicano gli SQA-CMA di cui all’allegato I, parte A della presente direttiva, laddove tali SQA siano stati stabiliti.
3 ter. Se, ai sensi dell’ della direttiva 2009/90/CE, il valore medio calcolato di una misurazione, quando è effettuato utilizzando la migliore tecnica disponibile che non comporti costi eccessivi, è indicato come «inferiore al limite di quantificazione» e il «limite di quantificazione» di tale tecnica è superiore all’SQA, il risultato per la sostanza oggetto di misurazione non si considera ai fini della valutazione dello stato chimico globale di tale corpo idrico.
4. Per le sostanze alle quali si applica un SQA per i sedimenti e/o il biota, gli Stati membri monitorano la sostanza nella corrispondente matrice almeno una volta all’anno, sempre che le conoscenze tecniche e la valutazione degli esperti non giustifichino un altro intervallo.
5. Negli aggiornamenti dei piani di gestione dei bacini idrografici predisposti conformemente all’articolo 13, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE gli Stati membri inseriscono le informazioni seguenti:
a)
una tabella contenente i limiti di quantificazione dei metodi di analisi applicati e le informazioni sulle prestazioni di tali metodi in relazione ai criteri minimi di efficienza fissati all’ della direttiva 2009/90/CE;
b)
per le sostanze per le quali si applica l’opzione di cui al paragrafo 3 del presente articolo:
i)
i motivi e la giustificazione per la scelta di tale opzione
ii)
se del caso, gli SQA alternativi stabiliti, la dimostrazione che tali SQA garantirebbero perlomeno il medesimo livello di protezione degli SQA fissati nell’allegato I, parte A, ivi compresi i dati e la metodologia utilizzati per ottenere gli SQA, e le categorie di acque superficiali a cui si applicherebbero
iii)
per permettere un confronto con le informazioni di cui al presente paragrafo, lettera a), i limiti di quantificazione dei metodi di analisi per le matrici specificate nell’allegato I, parte A, della presente direttiva, comprese le informazioni sulle prestazioni di tali metodi in relazione ai criteri minimi di efficienza fissati all’ della direttiva 2009/90/CE;
c)
la giustificazione della frequenza applicata per i monitoraggi in conformità del paragrafo 4, se gli intervalli tra un monitoraggio e l’altro sono superiori a un anno.
5 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i piani di gestione dei bacini idrografici aggiornati predisposti conformemente all’articolo 13, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE, contenenti i risultati e l’impatto delle misure adottate per prevenire l’inquinamento chimico delle acque superficiali, e la relazione provvisoria che riferisce i progressi realizzati nell’attuazione del programma di misure previsto ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE siano diffusi attraverso un portale centrale accessibile elettronicamente al pubblico ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale (*2).
6. Gli Stati membri dispongono l’analisi della tendenza a lungo termine delle concentrazioni delle sostanze prioritarie elencate nell’allegato I, parte A, che tendono ad accumularsi nei sedimenti e/o nel biota, con particolare attenzione per le sostanze recanti il numero 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 43 e 44 elencate nell’allegato I, parte A, in base al monitoraggio dello stato delle acque superficiali effettuato a norma dell’articolo 8 della direttiva 2000/60/CE. Gli Stati membri adottano misure atte a garantire, fatto salvo l’ della direttiva 2000/60/CE, che tali concentrazioni non aumentino in maniera significativa nei sedimenti e/o nel biota pertinente.
Gli Stati membri determinano la frequenza del monitoraggio nei sedimenti e/o nel biota in modo da disporre di dati sufficienti per un’analisi di tendenza a lungo termine affidabile. A titolo indicativo, il monitoraggio dovrebbe essere effettuato ogni tre anni, sempre che le conoscenze tecniche e la valutazione degli esperti non giustifichino un altro intervallo.
7. La Commissione esamina i progressi tecnico-scientifici, comprese la conclusione delle valutazioni del rischio di cui all’articolo 16, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2000/60/CE e le informazioni relative alla registrazione delle sostanze messe a disposizione del pubblico ai sensi dell’articolo 119 del regolamento (CE) n. 1907/2006 e, se necessario, propone che gli SQA fissati nell’allegato I, parte A, della presente direttiva siano sottoposti a revisione a norma della procedura di cui all’articolo 294 TFUE, secondo il calendario previsto all’articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE.
8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 10, se necessario, al fine di adattare l’allegato I, parte B, punto 3, della presente direttiva agli sviluppi scientifici o tecnici.
8 bis. Al fine di facilitare l’attuazione del presente articolo, entro il 22 dicembre 2014, nella misura del possibile, sono elaborate linee guida tecniche per le strategie di monitoraggio e i metodi analitici per le sostanze, compreso il campionamento e il monitoraggio del biota, nel quadro dell’attuale processo di attuazione della direttiva 2000/60/CE.
Le linee guida riguardano in particolare:
a)
il monitoraggio delle sostanze nel biota di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo;
b)
nel caso delle sostanze identificate di recente (recanti il numero da 34 a 45 nell’allegato I, parte A) e delle sostanze per le quali sono fissati SQA più rigorosi (recanti il numero 2, 5, 15, 20, 22, 23 e 28 nell’allegato I, parte A), i metodi di analisi conformi ai criteri minimi di efficienza di cui all’ della direttiva 2009/90/CE.
8 ter. Nel caso delle sostanze per le quali non sono state adottate linee guida tecniche entro il 22 dicembre 2014, il termine del 22 dicembre 2015 di cui al paragrafo 1 bis, punto i), è prorogato al 22 dicembre 2018 e il termine del 22 dicembre 2021 di cui allo stesso punto è prorogato al 22 dicembre 2027.
(*2)
GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.»;"
3)
l’, paragrafo 4, e l’, paragrafo 6, sono soppressi;
4)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 7 bis
Coordinamento
1. Per le sostanze prioritarie che rientrano nell’ambito di applicazione dei regolamenti (CE) n. 1907/2006, (CE) n. 1107/2009 (*3), (UE) n. 528/2012 (*4) o della direttiva 2010/75/UE (*5), la Commissione valuta, quale parte del riesame periodico dell’allegato X della direttiva 2000/60/CE ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 4, della direttiva stessa, se le misure in vigore a livello di Unione e di Stati membri siano sufficienti ai fini del conseguimento degli SQA per le sostanze pericolose e dell’obiettivo di arresto o di graduale eliminazione di scarichi, emissioni e perdite di sostanze pericolose prioritarie conformemente all’, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 16, paragrafo 6, della direttiva 2000/60/CE.
2. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo conformemente al calendario stabilito nell’articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE e correda tale relazione con opportune proposte, anche in materia di misure di controllo.
3. Laddove l’esito della relazione evidenzi l’eventuale necessità di ulteriori misure a livello di Unione o di Stati membri al fine di agevolare il rispetto della direttiva 2000/60/CE in relazione a una particolare sostanza approvata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 o del regolamento (UE) n. 528/2012, gli Stati membri o la Commissione applicano l’articolo 21 o 44 del regolamento (CE) n. 1107/2009 ovvero l’articolo 15 o 48 del regolamento (UE) n. 528/2012, a seconda dei casi, a tale sostanza o ai prodotti che la contengono.
Per quanto concerne le sostanze che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1907/2006, la Commissione avvia, se del caso, la procedura di cui agli articoli 59, 61 o 69 dello stesso.
Nell’applicare le disposizioni dei regolamenti di cui al primo e secondo comma, gli Stati membri e la Commissione tengono conto delle valutazioni del rischio e dell’analisi socioeconomica e di rapporto costi-benefici in essi prescritte, anche per quanto riguarda la disponibilità di alternative.
(*3) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)."
(*4) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1)."
(*5) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).»;"
5)
gli articoli 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 8
Riesame dell’allegato X della direttiva 2000/60/CE
La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio il risultato del regolare riesame dell’allegato X della direttiva 2000/60/CE previsto dall’articolo 16, paragrafo 4, della stessa. Se del caso, correda la relazione di proposte legislative volte a modificare l’allegato X, comprese in particolare proposte volte a individuare nuove sostanze prioritarie o sostanze pericolose prioritarie o a classificare alcune sostanze prioritarie come sostanze pericolose prioritarie e, ove opportuno, a fissare SQA corrispondenti per le acque superficiali, i sedimenti o il biota.
Articolo 8 bis
Disposizioni specifiche per talune sostanze
1. Nei piani di gestione dei bacini idrografici predisposti conformemente all’articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, nel rispetto degli obblighi dell’allegato V, punto 1.4.3, della stessa concernenti la presentazione dello stato chimico globale nonché degli obiettivi e degli obblighi di cui all’, paragrafo 1, lettera a), all’articolo 11, paragrafo 3, lettera k), e all’articolo 16, paragrafo 6, di detta direttiva, gli Stati membri possono fornire mappe supplementari che presentano le informazioni sullo stato chimico per una o più delle seguenti sostanze separatamente rispetto alle informazioni riguardanti le altre sostanze identificate nell’allegato I, parte A della presente direttiva:
a)
sostanze recanti il numero 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43 e 44 (sostanze che si comportano come PBT ubiquitarie),
b)
sostanze recanti il numero da 34 a 45 (sostanze identificate di recente),
c)
sostanze recanti il numero 2, 5, 15, 20, 22, 23 e 28 (sostanze per le quali sono fissati SQA rivisti e più rigorosi).
Gli Stati membri possono inoltre presentare l’entità di ogni deviazione dal valore degli SQA per le sostanze di cui al primo comma, lettere da a) a c), nei piani di gestione dei bacini idrografici. Gli Stati membri che forniscono tali quadri supplementari cercano di garantirne l’intercomparabilità a livello di bacino idrografico e di Unione.
2. I monitoraggi degli Stati membri per le sostanze recanti il numero 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43 e 44 che figurano nell’allegato I, parte A, possono essere meno intensivi rispetto a quanto prescritto per le sostanze prioritarie ai sensi dell’, paragrafo 4, della presente direttiva e dell’allegato V della direttiva 2000/60/CE, purché tali monitoraggi siano rappresentativi e sia disponibile un riferimento statisticamente valido per la presenza di tali sostanze nell’ambiente acquatico. A titolo indicativo, ai sensi dell’, paragrafo 6, secondo comma, della presente direttiva, il monitoraggio dovrebbe essere effettuato ogni tre anni, sempre che le conoscenze tecniche e la valutazione degli esperti non giustifichino un altro intervallo.
Articolo 8 ter
Elenco di controllo
1. La Commissione stabilisce un elenco di controllo di sostanze per le quali è necessario raccogliere dati di monitoraggio a livello di Unione allo scopo di facilitare i futuri esercizi di definizione delle priorità d’intervento ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE, per integrare i dati provenienti, tra l’altro, dalle analisi e dagli esami ai sensi dell’ e dai programmi di monitoraggio ai sensi dell’articolo 8 della stessa.
Il primo elenco di controllo contiene un massimo di dieci sostanze o gruppi di sostanze e specifica le matrici per i controlli e i metodi possibili di analisi che non comportino costi eccessivi, per ciascuna sostanza. Secondo la disponibilità di metodi analitici che non comportino costi eccessivi, il numero massimo di sostanze o gruppi di sostanze che alla Commissione è consentito includere nell’elenco aumenta di una ad ogni aggiornamento dell’elenco ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, fino a un massimo di quattordici. Le sostanze da includere nell’elenco di controllo sono selezionate tra quelle che, stando alle informazioni disponibili, potrebbero presentare un rischio significativo a livello di Unione per l’ambiente acquatico o proveniente dall’ambiente acquatico e per le quali i dati di monitoraggio sono insufficienti.
Il Diclofenac (CAS 15307-79-6), il 17-beta-estradiol (E2) (CAS 50-28-2) e il 17-alpha-ethinylestradiol (EE2) (CAS 57-63-6) sono inseriti nel primo elenco di controllo al fine di raccogliere dati di monitoraggio allo scopo di agevolare la determinazione delle misure appropriate per affrontare i rischi presentati da tali sostanze.
Nel selezionare le sostanze per l’elenco di controllo la Commissione tiene conto di tutte le informazioni disponibili, tra cui:
a)
i risultati del più recente riesame periodico dell’allegato X della direttiva 2000/60/CE di cui all’articolo 16, paragrafo 4, di quest’ultima;
b)
i progetti di ricerca;
c)
le raccomandazioni delle parti interessate di cui all’articolo 16, paragrafo 5, della direttiva 2000/60/CE;
d)
la caratterizzazione dei distretti idrografici degli Stati membri e i risultati dei programmi di monitoraggio di cui rispettivamente agli della direttiva 2000/60/CE;
e)
le informazioni sui volumi di produzione, sui modelli di utilizzo, sulle proprietà intrinseche (incluse, se del caso, le dimensioni delle particelle), sulle concentrazioni ambientali e sugli effetti, comprese le informazioni raccolte conformemente alle direttive 98/8/CE, 2001/82/CE (*6) e 2001/83/CE (*7), nonché ai regolamenti (CE) n. 1907/2006 e (CE) n. 1107/2009.
2. La Commissione redige il primo elenco di controllo di cui al paragrafo 1 entro il 14 settembre 2014 e lo aggiorna successivamente ogni ventiquattro mesi. In sede di aggiornamento dell’elenco di controllo, la Commissione elimina dallo stesso tutte le sostanze per le quali si può concludere la valutazione dei rischi di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE senza dati di monitoraggio supplementari. La durata del periodo continuo di monitoraggio dell’elenco di controllo per ogni singola sostanza non supera i quattro anni.
3. Gli Stati membri monitorano ciascuna sostanza presente nell’elenco di controllo presso stazioni di monitoraggio rappresentative selezionate per un periodo di almeno dodici mesi. Per il primo elenco di controllo, il periodo di monitoraggio inizia entro il 14 settembre 2015 o entro sei mesi dall’elaborazione dell’elenco di controllo, se tale data risulta posteriore. Per ciascuna sostanza presente in elenchi successivi, gli Stati membri iniziano il monitoraggio entro sei mesi dalla sua inclusione nell’elenco.
Ogni Stato membro seleziona almeno una stazione di monitoraggio, più una stazione se la popolazione supera un milione di abitanti, più il numero di stazioni pari alla sua superficie territoriale in km2 divisa per 60 000 (arrotondata al numero intero più vicino), più il numero di stazioni pari alla sua popolazione divisa per cinque milioni (arrotondata al numero intero più vicino).
Nel selezionare le stazioni di monitoraggio rappresentative, la frequenza e le tempistiche dei monitoraggi per ciascuna sostanza, gli Stati membri tengono conto degli usi e dell’eventuale frequenza di ritrovamento della stessa. I monitoraggi sono eseguiti almeno una volta all’anno.
Se uno Stato membro fornisce per una particolare sostanza dati di monitoraggio sufficienti, comparabili, rappresentativi e recenti, ricavati da programmi di monitoraggio o studi esistenti, può decidere di non effettuare il monitoraggio supplementare ai sensi del meccanismo dell’elenco di controllo per tale sostanza, purché tale sostanza sia anche stata monitorata utilizzando una metodologia che soddisfa i requisiti delle linee guida tecniche elaborate dalla Commissione ai sensi dell’articolo 8 ter, paragrafo 5.
4. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione i risultati dei monitoraggi condotti ai sensi del paragrafo 3. Per il primo elenco di controllo, i risultati del monitoraggio sono riferiti entro quindici mesi dal 14 settembre 2015 o entro ventuno mesi dall’elaborazione dell’elenco di controllo, se tale data risulta posteriore, e successivamente ogni dodici mesi finché la sostanza è presente nell’elenco. Per ciascuna sostanza inclusa negli elenchi successivi, gli Stati membri riferiscono alla Commissione i risultati dei monitoraggi entro ventuno mesi dall’inserimento della sostanza nell’elenco di controllo, e successivamente ogni dodici mesi, finché che la sostanza è presente nell’elenco. La relazione contiene informazioni sulla rappresentatività delle stazioni di monitoraggio e sulla strategia di monitoraggio.
5. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono e aggiornano l’elenco di controllo di cui ai paragrafi 1 e 2 e può adottare altresì i formati tecnici dei risultati del monitoraggio e delle informazioni a queste correlate trasmessi alla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 9, paragrafo 2.
La Commissione elabora linee guida, comprese le specifiche tecniche, al fine di facilitare il monitoraggio delle sostanze figuranti nell’elenco di controllo ed è invitata a promuovere il coordinamento di tale monitoraggio.
Articolo 8 quater
Disposizioni specifiche per le sostanze farmaceutiche
Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 9, della direttiva 2000/60/CE e, se del caso, sulla base dell’esito dello studio del 2013 sui rischi presentati dai medicinali per l’ambiente e di altri studi e relazioni pertinenti, la Commissione, ove possibile entro due anni a decorrere dal 13 settembre 2013, definisce un approccio strategico riguardante l’inquinamento delle acque provocato dalle sostanze farmaceutiche. Tale approccio strategico include, se del caso, proposte che consentano, se necessario, di tenere conto più efficacemente dell’impatto ambientale dei medicinali nell’ambito della procedura d’immissione in commercio dei medicinali. Nel quadro dell’approccio strategico la Commissione, se del caso, propone entro il 14 settembre 2017 misure da adottare a livello di Unione e/o di Stato membro, secondo quanto necessario, per affrontare il possibile impatto ambientale delle sostanze farmaceutiche, in particolare quelle di cui all’articolo 8 ter, paragrafo 1, al fine di ridurre gli scarichi, le emissioni e le perdite di tali sostanze nell’ambiente acquatico, tenendo conto delle esigenze di salute pubblica e di efficacia dal punto di vista dei costi delle misure proposte.
Articolo 9
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (*8).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’ del regolamento (UE) n. 182/2011.
Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 9 bis
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’, paragrafo 8, è conferito alla Commissione per un periodo di sei anni a decorrere dal 13 settembre 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sei anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all’, paragrafo 8, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’, paragrafo 8, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
(*6) Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1)."
(*7) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67)."
(*8)
GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.»;"
6)
l’allegato I è sostituito dal seguente:
a)
la parte A è sostituita dal testo che figura nell’allegato II della presente direttiva;
b)
nella parte B, i punti 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2.
Colonne 6 e 7 della tabella: per ciascun corpo idrico superficiale, applicare gli SQA-CMA significa che la concentrazione rilevata in ciascun punto rappresentativo di monitoraggio all’interno del corpo idrico non supera lo standard prescritto.
Tuttavia, conformemente all’allegato V, sezione 1.3.4, della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri possono instaurare metodi statistici quali il calcolo del percentile per garantire un adeguato livello di attendibilità e di precisione nella determinazione della conformità al relativo SQA-CMA. In tal caso, detti metodi statistici sono conformi alle modalità stabilite secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 9, paragrafo 2, della presente direttiva.
3.
Gli SQA dell’acqua stabiliti nel presente allegato sono espressi sotto forma di concentrazioni totali nell’intero campione d’acqua.
In deroga al primo comma, nel caso del cadmio, del piombo, del mercurio e del nichel (“metalli”) gli SQA dell’acqua si riferiscono alla concentrazione disciolta, cioè alla fase disciolta di un campione di acqua ottenuto per filtrazione con un filtro da 0,45 μm o altro pretrattamento equivalente oppure, se specificamente indicato, alla concentrazione biodisponibile.
Quando valutano i risultati del monitoraggio rispetto agli SQA pertinenti, gli Stati membri possono tener conto:
a)
delle concentrazioni di fondo naturali dei metalli e composti ove tali concentrazioni impediscano la conformità al valore fissato per l’SQA pertinente;
b)
della durezza, del pH, del carbonio organico disciolto o di altri parametri di qualità dell’acqua che incidono sulla biodisponibilità dei metalli, essendo le concentrazioni biodisponibili determinate utilizzando appropriata modellizzazione di biodisponibilità.»;
7)
gli allegati II e III sono soppressi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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