Art. 6

Informazione e formazione dei lavoratori

In vigore dal 26 giu 2013
Informazione e formazione dei lavoratori Fatti salvi gli della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori che potrebbero essere esposti ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e/o i loro rappresentanti ricevano le informazioni e la formazione necessarie in relazione al risultato della valutazione dei rischi di cui all’ della presente direttiva, con particolare riguardo: a) alle misure adottate in applicazione della presente direttiva; b) all’entità e al significato dei VLE e dei LA, nonché ai possibili rischi associati e alle misure preventive adottate; c) agli eventuali effetti indiretti dell’esposizione; d) ai risultati della valutazione, della misurazione o del calcolo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici effettuati a norma dell’ della presente direttiva; e) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell’esposizione per la salute; f) alla possibilità di sintomi e sensazioni temporanei dovuti a effetti nel sistema nervoso centrale o periferico; g) alle circostanze alle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria; h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione; i) ai lavoratori esposti a rischi particolari di cui all’, paragrafo 5, lettera d bis), e all’, paragrafi 3 e 4, della presente direttiva.
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