Art. 11

Modifiche tecniche degli allegati

In vigore dal 26 giu 2013
Modifiche tecniche degli allegati 1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ riguardo alle modifiche degli allegati o quelle di natura puramente tecnica, al fine di: a) tener conto dell’adozione di regolamenti e direttive in materia di armonizzazione tecnica e standardizzazione riguardanti la progettazione, la costruzione, la fabbricazione o la realizzazione di attrezzature e/o luoghi di lavoro; b) tener conto del progresso tecnico, dell’evoluzione delle norme o specifiche più pertinenti e delle nuove conoscenze scientifiche relative ai campi elettromagnetici; c) adeguare i LA qualora esistano nuovi dati scientifici e purché i datori di lavoro continuino a essere vincolati dai VLE esistenti menzionati negli allegati II e III. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’, al fine di inserire nell’allegato II gli orientamenti dell’ICNIRP per limitare l’esposizione ai campi elettrici indotti dal movimento del corpo umano in un campo magnetico statico e da campi magnetici che variano nel tempo al di sotto di 1 Hz, non appena essi siano disponibili. 3.   Qualora, in caso di modifiche di cui ai paragrafi 1 e 2, imperativi motivi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’ si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.
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