Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 26 giu 2013
Oggetto e ambito di applicazione 1.   La presente direttiva, che è la ventesima direttiva particolare ai sensi dell’, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza che derivano, o possono derivare, dall’esposizione ai campi elettromagnetici durante il lavoro. 2.   L’ambito di applicazione della presente direttiva include tutti gli effetti biofisici diretti e gli effetti indiretti noti, provocati dai campi elettromagnetici. 3.   I valori limite di esposizione (VLE) stabiliti nella presente direttiva riguardano soltanto le relazioni scientificamente accertate tra effetti biofisici diretti a breve termine ed esposizione ai campi elettromagnetici. 4.   L’ambito di applicazione della presente direttiva non include le ipotesi di effetti a lungo termine. La Commissione tiene sotto osservazione i più recenti sviluppi scientifici. Qualora emergano dati scientifici accertati in merito agli effetti a lungo termine ipotizzati, la Commissione valuta un’adeguata risposta politica, compresa, se del caso, la presentazione di una proposta legislativa che riguardi tali effetti. Mediante la relazione sull’attuazione pratica della presente direttiva di cui all’, la Commissione tiene informati il Parlamento europeo e il Consiglio in materia. 5.   La presente direttiva non riguarda i rischi derivanti dal contatto con conduttori sotto tensione. 6.   Fatte salve le disposizioni più rigorose o più specifiche contenute nella presente direttiva, la direttiva 89/391/CEE continua ad applicarsi integralmente all’intero settore di cui al paragrafo 1.
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