Art. 9

Disposizioni generali relative allo stato patrimoniale e al conto economico

In vigore dal 26 giu 2013
Disposizioni generali relative allo stato patrimoniale e al conto economico 1.   La struttura dello stato patrimoniale e del conto economico non può essere modificata da un esercizio all'altro. Tuttavia deroghe a tale principio sono ammesse in casi eccezionali allo scopo di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, nonché del risultato economico dell’esercizio. Ogni eventuale deroga, corredata delle relative motivazioni, è indicata nella nota integrativa. 2.   Nello stato patrimoniale nel conto economico si iscrivono separatamente, nell'ordine indicato, le voci previste negli allegati da III a VI. Gli Stati membri consentono una suddivisione più particolareggiata di tali voci, fatto salvo il rispetto degli schemi previsti. Gli Stati membri consentono l'aggiunta di totali parziali e nuove voci, purché il loro contenuto non sia compreso in alcuna voce degli schemi previsti. Gli Stati membri possono prescrivere tale suddivisione o totali parziali o nuove voci. 3.   La struttura, la nomenclatura e la terminologia delle voci dello stato patrimoniale e del conto economico precedute da numeri arabi sono adattate quando la particolare natura dell'impresa lo richieda. Tale adattamento può essere imposto dagli Stati membri alle imprese che operino in un determinato settore economico. Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere il raggruppamento delle voci dello stato patrimoniale e del conto economico precedute da numeri arabi qualora esse rappresentino un importo irrilevante al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, nonché del risultato economico dell’esercizio, o qualora il raggruppamento favorisca la chiarezza, purché nella nota integrativa le voci raggruppate siano presentate distintamente. 4.   In deroga ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo gli Stati membri possono limitare la capacità dell'impresa di discostarsi dagli schemi di cui agli allegati da III a VI nella misura in cui ciò sia necessario per poter depositare elettronicamente il bilancio. 5.   Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è indicato l’importo dell'esercizio a cui si riferiscono lo stato patrimoniale e il conto economico e l’importo relativo alla voce corrispondente dell'esercizio precedente. Quando tali importi non sono comparabili, gli Stati membri possono prescrivere l'adattamento dell’importo dell'esercizio precedente. Ogni caso di non comparabilità e l'eventuale adattamento degli importi sono segnalati nella nota integrativa con le relative spiegazioni. 6.   Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere l’adattamento degli schemi dello stato patrimoniale e del conto economico al fine di includere la destinazione dell’utile o il trattamento della perdita. 7.   Per quanto riguarda il trattamento delle partecipazioni nei bilanci d’esercizio: a) gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che le partecipazioni siano contabilizzate utilizzando il metodo del patrimonio netto quale previsto dall', tenendo conto degli adeguamenti indispensabili risultanti dalle peculiarità dei bilanci d’esercizio rispetto ai bilanci consolidati; b) gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che la frazione dell'utile o della perdita attribuibile alla partecipazione figuri nel conto economico solo nella misura in cui corrisponde a dividendi già riscossi o esigibili; e c) ove la frazione dell'utile attribuibile alla partecipazione e rilevata nel conto economico superi l'importo dei dividendi già riscossi o esigibili, l'importo della differenza è iscritto in una riserva che non può essere distribuita agli azionisti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2013:34:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo