Art. 33

Doveri e responsabilità nell'elaborazione e nella pubblicazione del bilancio e della relazione sulla gestione

In vigore dal 26 giu 2013
Doveri e responsabilità nell'elaborazione e nella pubblicazione del bilancio e della relazione sulla gestione 1.   Gli Stati membri assicurano che incomba collettivamente ai membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo di un'impresa, che operano nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dal diritto nazionale, la responsabilità di garantire che: a) il bilancio d’esercizio, la relazione sulla gestione e, se fornita separatamente, la relazione sul governo societario; e b) il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione consolidata e, se fornita separatamente, la relazione sul governo societario consolidata siano redatti e pubblicati in osservanza degli obblighi previsti dalla presente direttiva e, se del caso, dei principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002. 2.   Gli Stati membri assicurano che le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di responsabilità, almeno nei confronti dell'impresa, si applichino ai membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle imprese, in caso di inosservanza dei doveri di cui al paragrafo 1.
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