Art. 38
Modifica della direttiva 2004/35/CE
In vigore dal 12 giu 2013
Modifica della direttiva 2004/35/CE
1. All’, paragrafo 1, della direttiva 2004/35/CE, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
“danno alle acque”, ossia qualsiasi danno che incida in modo significativamente negativo su:
i)
lo stato ecologico, chimico o quantitativo o il potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, fatta eccezione per gli effetti negativi cui si applica l’, paragrafo 7, di tale direttiva, oppure
ii)
lo stato ambientale delle acque marine interessate, quale definito nella direttiva 2008/56/CE, nella misura in cui aspetti particolari dello stato ecologico dell’ambiente marino non siano già affrontati nella direttiva 2000/60/CE;».
2. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al paragrafo 1 entro il 19 luglio 2015. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Storico versioni
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