Art. 33

Approccio coordinato alla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi a livello internazionale

In vigore dal 12 giu 2013
Approccio coordinato alla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi a livello internazionale 1.   La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri e fatti salvi i pertinenti accordi internazionali, promuove la cooperazione con i paesi terzi che svolgono operazioni in mare nel settore degli idrocarburi nelle stesse regioni marine degli Stati membri. 2.   La Commissione facilita lo scambio di informazioni tra Stati membri nell’ambito della cui giurisdizione si svolgono operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e paesi terzi limitrofi nell’ambito della cui giurisdizione si svolgono operazioni analoghe onde promuovere misure di prevenzione e piani di emergenza regionali. 3.   La Commissione promuove standard elevati di sicurezza per le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi a livello internazionale presso consessi globali e regionali pertinenti, compresi quelli relativi alle acque artiche.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2013:30:oj#art-33

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo