Art. 30

Risposta alle emergenze

In vigore dal 12 giu 2013
Risposta alle emergenze 1.   Gli Stati membri provvedono affinché l’operatore o, se del caso, il proprietario comunichino senza indugio alle autorità competenti un incidente grave o una situazione in cui vi è un rischio immediato di incidente grave. Tale comunicazione descrive le circostanze, inclusi, se possibile, l’origine, i possibili effetti sull’ambiente e le potenziali conseguenze gravi. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché in caso di incidente grave l’operatore o il proprietario adottino tutte le misure adeguate per prevenirne l’aggravarsi e limitarne le conseguenze. Le competenti autorità degli Stati membri possono assistere l’operatore o il proprietario, anche con la fornitura di ulteriori risorse. 3.   Nel corso della risposta di emergenza, lo Stato membro raccoglie le informazioni necessarie per l’indagine approfondita di cui all’, paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2013:30:oj#art-30

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo